Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della l. 40/2004 che, prevedendo che possano accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) solo le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, ne preclude l’accesso alle donne singole.
La Corte costituzionale non ha accolto le questioni di legittimità costituzionale presentate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., e all’art. 8 CEDU, e di conseguenza dell’art. 117 Cost., aventi ad oggetto l’art. 6, co. 3, della legge n. 40/2004 sulla revoca del consenso prestato in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA).
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), sollevata dal TAR Lazio con riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma della Costituzione, in tema di sospensione dal servizio, perdita della retribuzione e mancata erogazione di un assegno alimentare per il personale della Polizia penitenziaria in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579, cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. per carenza di motivazione in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti.
Con la sentenza n. 161/1985 la Corte interviene per la prima volta per soppesare la legittimità costituzionale della legge n. 164/1982, in materia di “rettificazione di attribuzione di sesso”.
La sentenza testimonia un risalente orientamento della Corte costituzionale, oggi superato, secondo cui il diritto all’identità di genere non poteva essere collocato tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.
Si riporta di seguito un estratto del testo del comunicato stampa relativo alla decisione della Corte costituzionale, riunitasi in camera di Consiglio il 3 dicembre 2020.
Il testo dell'ordinanza sarà reso disponibile nel box download appena sarà resa pubblica.
La Corte costituzionale ritiene in contrasto con l’art. 2 Cost. l’assenza nell’ordinamento di un istituto che – a seguito della transizione di sesso di uno dei coniugi – permetta alla coppia di mantenere i rispettivi diritti ed obblighi.
La Corte di Appello di Milano (PROC. N. 345/2016+346/2016 V.G.) ha ordinato la trascrizione degli atti di nascita dei gemelli nati negli USA attraverso la pratica della maternità surrogata; i due ovuli erano stati fecondati ciascuno con il seme di uno dei due partner.
La Corte d'appello di Milano ha dichiarato il diritto di una donna, nata da parto anonimo, di accedere al fascicolo contenente le informazioni sulle proprie origini, dopo la morte della madre biologica che aveva dichiarato di voler rimanere anonima.