Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Como relativamente agli artt. 5 e 12 della legge n. 40/2004, con riferimento all’art. 32 Cost. e all’art. 117, comma primo, alla luce dei parametri interposti di cui agli artt. 8 e 14 CEDU, all’art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato parzialmente illegittimo il decreto del Ministero degli Interni con cui è stato approvato il capitolato di appalto per la gestione dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) in quanto non conforme alla normativa di riferimento e viziato da difetto di istruttoria.
La Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza Deloitte, conferma la propria precedente giurisprudenza in materia di trattamento dei dati pseudonimizzati ma allo stesso tempo introduce un nuovo criterio di interpretazione. Da un lato, infatti, essa conferma il criterio del rischio in concreto, già definito nella sentenza Breyer, secondo cui i dati pseudonimizzati non possono essere considerati personali in mancanza di una concreta possibilità che il destinatario possa reidentificare gli interessati. Dall’altro lato, la Corte sostiene però che l’analisi vada fatta dal punto di vista del titolare del trattamento: se per il titolare i dati restano personali, la comunicazione verso i terzi rimane una comunicazione di dati personali. Di conseguenza, il titolare è tenuto ad elencare i destinatari del trattamento nell’informativa, anche se di fatto per quest’ultimi i dati ricevuti non hanno più la qualità giuridica di dati personali (non essendo i destinatari in grado di reidentificare gli interessati).
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579, cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. per carenza di motivazione in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti.
Il 10 luglio 2025 la Grand Chambre della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso Semenya v. Svizzera, concludendo per la violazione dell’art. 6, diritto a un giusto processo, rigettando le questioni relative al divieto di non discriminazione e al rispetto della vita privata e personale.
Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto l’illegittimità e, conseguentemente, annullato il provvedimento comminato ad un medico per aver visitato alcuni pazienti all’interno di un C.P.R. in assenza di segnalazione da parte del medico interno del centro.
La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ravvisato una violazione dell’art. 8, CEDU da parte dello stato spagnolo in quanto, ancorché abbia predisposto una normativa adeguata in materia di consenso informato, non ne ha monitorato l’attuazione determinando così una lesione del diritto di autodeterminazione di una paziente.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che la persona in condizioni di degenza ospedaliera sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) abbia diritto a ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima dell’eventuale convalida.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. 40/2004 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dello status di figlio da parte della c.d. madre intenzionale nei confronti del nato da fecondazione eterologa praticata all’estero da una coppia di donne.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della l. 40/2004 che, prevedendo che possano accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) solo le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, ne preclude l’accesso alle donne singole.