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Corte costituzionale – sentenza 161/2023: PMA, non è illegittima l’irrevocabilità del consenso oltre il momento della fertilizzazione dell’ovulo
24 maggio 2023

La Corte costituzionale non ha accolto le questioni di legittimità costituzionale presentate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., e all’art. 8 CEDU, e di conseguenza dell’art. 117 Cost., aventi ad oggetto l’art. 6, co. 3, della legge n. 40/2004 sulla revoca del consenso prestato in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA).

Numero
161
Anno
2023

Il caso da cui scaturisce il ricorso riguarda una coppia che nel 2017 si è rivolta alla struttura sanitaria E.H. per iniziare un percorso di PMA, nell’ambito del quale la coppia aveva acconsentito alla crioconservazione degli ovuli fecondati, poiché la donna, A.C., avrebbe dovuto sottoporsi ad ulteriori terapie prima dell’impianto. Nel 2019 la coppia finalizza la separazione e nel 2020 l’uomo, D.R., revoca il consenso alla procedura di impianto. Per questa ragione A.C. presenta ricorso al Tribunale di Roma, domandando la condanna della struttura sanitaria a procedere comunque all’impianto dell’embrione, sostenendo che l’art. 6, co. 3, della legge n. 40/2004 non consente la revoca del consenso in momenti successivi alla fecondazione dell’ovulo.

Il giudice a quo solleva questione di legittimità costituzionale perché ritiene che il vincolo posto dall’art. 6, co. 3, sia lesivo della libera autodeterminazione e che sia discriminatorio, in quanto operante una disparità di trattamento nei confronti dell’uomo. Secondo il giudice la norma censurata inficerebbe la libertà dell’uomo in ordine alla scelta di divenire genitore, in particolare quando, nel periodo intercorso tra la crioconservazione dell’embrione e l’impiatto, sia mutata la situazione originaria, nell’ambito della quale egli aveva dato il suo consenso. A supporto di tale interpretazione sarebbe l’art. 5, co.1 (l. 40/2004), che consente l’accesso alla PMA solo a coppie che integrano certi requisiti (“coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”): qualora nel periodo che intercorrente tra la crioconservazione e l’impianto uno dei presupposti venga a mancare, la revoca del consenso dovrebbe sempre essere permessa.

Preliminarmente la Corte prende in considerazione l’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza presentata dall’Avvocatura generale, che si fonda sulla possibilità, per il giudice a quo, di risolvere la controversia principale applicando l’art. 5, co. 1. Il giudice delle leggi, tuttavia, ritiene l’eccezione non fondata, poiché la norma non attribuisce alcun rilievo agli eventi che si verificano successivamente alla fecondazione dell’ovulo, neppure al venir meno di uno dei presupposti per l’accesso alla PMA.

Per quanto concerne le questioni presentate in riferimento agli artt. 13, co. 1, e 32, co. 2, Cost., il giudice rimettente sostiene che l’irrevocabilità del consenso lede la libertà di autodeterminazione dell’uomo e lo costringe a subire un trattamento sanitario obbligatorio. Diversamente, la Corte ritiene le questioni inammissibili: il giudice a quo ha infatti mancato di motivare in punto di non manifesta infondatezza, giacché non è chiarito come la procedura di impianto dell’embrione, i cui effetti si riversano solo sul corpo della donna, vada a incidere sull’uomo, al punto da tradursi in un trattamento sanitario eseguito con coercizione.

La Corte peraltro riconosce che l’istituto dell’irrevocabilità del consenso ad oggi opera in un contesto normativo differente da quello originario. Negli anni, infatti, a seguito di alcune declaratorie di incostituzionalità (sentenza Corte costituzionale n. 151/2009; sentenza Corte costituzionale n. 96/2015) il divieto generico di crioconservazione ha subito dei mutamenti, fino a divenire la prassi rispetto alle procedure di impianto a fresco. Questo nuovo quadro normativo causa l’insorgenza di un arco temporale, più o meno esteso, tra la fecondazione dell’ovulo, termine ultimo per la revoca del consenso, e il momento effettivo dell’impianto.

Alla luce di ciò, il giudice delle leggi deve valutare se l’art. 6, co. 3, sia in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in particolare sotto il profilo della disparità di trattamento. Il giudice a quo osserva che, seppure l’irrevocabilità sia rivolta ad entrambi i componenti della coppia, di fatto il divieto non è applicabile a entrambi i destinatari, perché nel caso di rifiuto da parte della donna non sarebbe comunque possibile procedere all’impianto dell’embrione coattivamente. Pur condividendo le premesse del rimettente, la Corte sottolinea che le situazioni della donna e dell’uomo sono eterogenee, e quindi non vi è alcuna disparità di trattamento, questa verificandosi solamente in caso di un trattamento differenziato per situazioni omogenee tra loro.

La questione è quindi dichiarata non fondata.

In merito alle questioni relative agli artt. 2 e 3 Cost., inerenti al profilo della libertà di autodeterminazione dell’uomo in ordine alla decisione di divenire genitore, la Corte riconosce le conseguenze della norma censurata sulla libertà dell’individuo, ma osserva altresì che “l’autodeterminazione dell’uomo matura in un contesto in cui egli è reso edotto del possibile ricorso alla crioconservazione, come introdotta dalla giurisprudenza costituzionale, e anche a questa eventualità presta, quindi, il suo consenso”. (par. 11.3) Il consenso informato, nella fattispecie, assume un ruolo centrale in quanto “atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio. In questa prospettiva il consenso, manifestando l’intenzione di avere un figlio, esprime una fondamentale assunzione di responsabilità, che riveste un ruolo centrale ai fini dell’acquisizione dello status filiationis”. (par. 11.4) E tale consenso non genera affidamento solamente per quanto concerne la situazione giuridica del figlio, bensì si ripercuote su altri interessi costituzionalmente rilevanti, in particolare quelli della donna. Quest’ultima, infatti, alla luce dell’affidamento nato dal consenso dell’uomo, si sottopone a terapie e interventi più o meno invasivi, che possono durare per lunghi periodi e comportare anche rischi gravi per la sua salute. Richiamando le linee guida del d.m. 1° luglio 2015, ove si stabilisce che “la donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati”, la Corte conclude che: “L’irrevocabilità di tale consenso appare quindi funzionale a salvaguardare l’integrità psicofisica della donna – coinvolta, come si è visto, in misura ben maggiore rispetto all’uomo – dalle ripercussioni negative che su di lei produrrebbe l’interruzione del percorso intrapreso, quando questo è ormai giunto alla fecondazione”. (par.12.1)

In aggiunta, la Corte riafferma la necessaria tutela della dignità dell’embrione ex art. 2 Cost., in quanto “ha in sé il principio della vita”. Dato che la legislazione sulla PMA ha come fine ultimo quello di “favorire la vita”, non è irragionevole la decisione di comprimere la libera autodeterminazione dell’uomo, anteponendo quindi la richiesta di impianto della donna, anche a fronte della tutela dell’interesse primario dell’embrione a nascere, che non è intaccato dalla sopravvenuta separazione dei futuri genitori, elemento che comunque non impedirà al nato di instaurare un legame affettivo con entrambi.

Dal momento che il bilanciamento degli interessi coinvolti, e la compressione dell’autodeterminazione dell’uomo, non eccedono la soglia minima di irragionevolezza, le questioni sono dichiarate infondate.

Per quanto riguarda la questione relativa al rispetto della vita privata, in riferimento all’art. 8 CEDU, e di conseguenza all’art. 117, co. 1, Cost., la Corte richiama la decisione Evans v. UK, nella quale la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento in tema di revoca del consenso, sottolineando come inevitabilmente qualsiasi soluzione proposta dal legislatore sia idonea a ledere o uno o l’altro interesse tra quelli in gioco.

Non avendo il legislatore nazionale ecceduto il margine di apprezzamento riconosciutogli, la Corte stabilisce che anche quest’ultima questione è infondata.  

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

 

A questo link il nostro Dossier sulla legge n. 40/2004.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Mercoledì, 24 Maggio 2023 - Ultima modifica: Giovedì, 05 Ottobre 2023
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