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Corte costituzionale – sent. n. 66/2025 – legittimo il requisito del trattamento di sostegno vitale affinché non sia penalmente perseguibile chi presta aiuto al suicidio
20 maggio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano in merito al requisito del trattamento di sostegno vitale, quale condizione necessaria al fine di escludere la punibilità di chi presta aiuto al suicidio, in base a quanto stabilito nelle precedenti sentenze n. 242/2019 e 135/2024.

Numero
66
Anno
2025

La questione è stata sollevata nell’ambito di un processo penale a carico di un soggetto indagato per il delitto di “aiuto al suicidio” di cui all’art. 580, c.p. Egli, infatti, aveva accompagnato nelle cliniche a ciò preposte, in Svizzera, due soggetti affetti ciascuno da una patologia terminale irreversibile ma non dipendenti da trattamenti sanitari vitali in quanto dagli stessi considerati inutili.
Pertanto, non sussistendo tale requisito, alla sua condotta non sarebbe possibile applicare la scriminante prevista dalla disposizione.

Il giudice a quo censura l’illegittimità della disposizione con riferimento all’art. 3 della Costituzione in quanto determinerebbe una disparità di trattamento in tutte le situazioni in cui un soggetto è affetto da una patologia terminale irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psichiche intollerabili, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ma non dipendente da trattamenti sanitari di sostegno vitale, anche quando questi sarebbero inutili o futili.
Inoltre, asserisce la violazione del diritto di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche del singolo di cui agli artt. 2, 13 e 32, Cost., poiché obbligherebbe il paziente a sottoporsi al trattamento di sostegno vitale con il solo fine di poter accedere all’aiuto al suicidio.

Con riferimento alla prima doglianza, la Corte osserva che la disposizione oggetto del giudizio di legittimità non configuri una disparità di trattamento in quanto anche coloro che rifiutano un trattamento di sostegno vitale, clinicamente necessario per l’espletamento delle funzioni vitali, possano accedere al suicidio assistito. La disciplina preclude, invece, questa possibilità a coloro che rifiutano “trattamenti che non possono essere considerati «necessar[i] ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente» – in quanto l’omissione o interruzione degli stessi non «determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo”, come già chiarito anche nella sentenza 135/2024 pronunciata dalla Corte stessa (punto 6.1, in diritto).

In merito alla violazione del diritto di autodeterminazione nelle scelte terapeutiche, invece, la Corte rileva che il diritto di accesso all’aiuto al suicidio sia riconosciuto tanto a coloro che abbiano accettato di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale necessari a mantenerli in vita e che decidano in un secondo momento di interromperli, quanto a coloro che li rifiutano ab origine. Perciò non è necessario che vi si sottopongano per poi chiedere di interromperli al solo fine di poter accedere a forme di assistenza all’aiuto al suicido
Il riconoscimento di tale diritto in tutte le altre situazioni, in cui non vi è un’indicazione medica relativa alla necessarietà di tali trattamenti, rientra nel margine di discrezionalità riconosciuto al legislatore nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Cost., e il principio dell’«autonomia» del paziente «nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona» (punto 6.2, in diritto).

La Corte dichiara quindi non fondate le questioni di legittimità e chiude la pronuncia con un appello al legislatore affinché “dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario” e rinnova l’auspicio che “il legislatore e il Servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242 del 2019” (punti 7.3 e 8, in diritto).

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

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Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Martedì, 20 Maggio 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Giugno 2025
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