Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Con la sentenza n. 66/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 co. 26 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile, senza prevedere, laddove le parti manifestino l’intenzione di voler contrarre matrimonio, che il giudice possa disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. 40/2004 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dello status di figlio da parte della c.d. madre intenzionale nei confronti del nato da fecondazione eterologa praticata all’estero da una coppia di donne.
Con la sentenza n. 89/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, avverso gli artt. 1, 2 e 3 della Legge Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12 (Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali) la quale impegna le aziende sanitarie della Regione ad erogare prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, in favore di pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento a condizione che il periodo di osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura.
Nella sent. n. 135/2024 la Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità sollevata dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza n. 242/2019 della stessa Corte, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», chiarendo contestualmente cosa debba intendersi per trattamenti di sostegno vitale.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano in merito al requisito del trattamento di sostegno vitale, quale condizione necessaria al fine di escludere la punibilità di chi presta aiuto al suicidio, in base a quanto stabilito nelle precedenti sentenze n. 242/2019 e 135/2024.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della l. 40/2004 che, prevedendo che possano accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) solo le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, ne preclude l’accesso alle donne singole.
La Corte costituzionale non ha accolto le questioni di legittimità costituzionale presentate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., e all’art. 8 CEDU, e di conseguenza dell’art. 117 Cost., aventi ad oggetto l’art. 6, co. 3, della legge n. 40/2004 sulla revoca del consenso prestato in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA).
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), sollevata dal TAR Lazio con riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma della Costituzione, in tema di sospensione dal servizio, perdita della retribuzione e mancata erogazione di un assegno alimentare per il personale della Polizia penitenziaria in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale.
Si riporta di seguito un estratto del testo del comunicato stampa relativo alla decisione della Corte costituzionale, riunitasi in camera di Consiglio il 3 dicembre 2020.
Il testo dell'ordinanza sarà reso disponibile nel box download appena sarà resa pubblica.
La Corte di Appello di Milano (PROC. N. 345/2016+346/2016 V.G.) ha ordinato la trascrizione degli atti di nascita dei gemelli nati negli USA attraverso la pratica della maternità surrogata; i due ovuli erano stati fecondati ciascuno con il seme di uno dei due partner.