Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Con la sentenza n. 49/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): assoggettare a imposta sul consumo le sole bevande analcoliche addizionate con edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari contenenti i medesimi dolcificanti, non costituisce una violazione del principio di eguaglianza tributaria desumibile dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La Corte costituzionale, come anticipato nel comunicato del 15 febbraio 2022, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario in materia di omicidio del consenziente.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-ter, comma 1, del d.l. n. 113/2016 per incompatibilità con l’art. 3 della Costituzione. L’articolo è illegittimo nella parte in cui stabilisce che l’indennizzo previsto per i soggetti nati nel 1958 e nel 1966 per le malattie provocate dalla somministrazione del farmaco talidomide decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 2016, anziché della legge n. 244/2007, come stabilito per i soggetti nati tra il 1959 e il 1965.
Con la sentenza n. 66/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 co. 26 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile, senza prevedere, laddove le parti manifestino l’intenzione di voler contrarre matrimonio, che il giudice possa disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio.
Con la sentenza n. 89/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, avverso gli artt. 1, 2 e 3 della Legge Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 12 (Prestazioni odontoiatriche per pazienti fragili erogate in strutture pubbliche territoriali) la quale impegna le aziende sanitarie della Regione ad erogare prestazioni odontoiatriche a invasività minore, media e maggiore, in favore di pazienti fragili con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento a condizione che il periodo di osservazione per complicanze post-intervento non sia superiore a ventiquattro ore dal termine della procedura.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 e comma 2 secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2024, n. 107, nella parte in cui attribuiva ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze il potere di approvare i piani dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale.
Nella sent. n. 135/2024 la Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità sollevata dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza n. 242/2019 della stessa Corte, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», chiarendo contestualmente cosa debba intendersi per trattamenti di sostegno vitale.
Nella sent. n. 143/2024 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione circa la mancata previsione di un “terzo genere” mentre accoglie la censura relativa all’irragionevolezza dell’autorizzazione del Tribunale al trattamento chirurgico se la rettificazione è già compiuta.
Con la sentenza n. 153 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni contenute nell’articolo 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20. Secondo la Corte, infatti, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni censurate, non è possibile che i dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale esercitino l’attività libero-professionale intramuraria presso strutture private accreditate con il medesimo Servizio sanitario.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 L. n. 91/1992 nella parte in cui non esonera dalla prova di esame di lingua italiana i richiedenti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico attestate mediante certificazione.