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Corte costituzionale – sentenza n. 132/2025 – inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in materia di aiuto al suicidio per carenza di motivazione
25 luglio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579, cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. per carenza di motivazione in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti.

Numero
132
Anno
2025

Il Tribunale di Firenze è stato adito da una signora che, sebbene versi nelle condizioni individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza 242/2019 per poter accedere al suicidio medicalmente assistito, è impossibilitata ad azionare il macchinario che inietterebbe il farmaco letale, a causa della tetraparesi conseguente alla sclerosi multipla da cui è affetta.
Stante l’impossibilità, riferita dall’azienda sanitaria locale, di reperire nel mercato una strumentazione attivabile mediante comando vocale o l’utilizzo di bocca o occhi, la signora ha proposto ricorso al fine di poter accedere al suicidio medicalmente assistito tramite l’iniezione del farmaco da parte del medico curante. Infatti, alla luce di questi elementi, la ricorrente non potrebbe dare attuazione alla propria personale scelta di fine vita, se non per mezzo dell’assistenza materiale di un terzo, condotta ad oggi censurata penalmente dall’art. 579, cod. pen.
Il giudice a quo asserisce che tale situazione, conseguenza di “un dato puramente accidentale, qual è la compromissione dell’uso delle mani determinata dalla progressione della malattia” e “[dell’]assenza di strumentazione idonea”, configuri una disparità di trattamento e, conseguentemente, una violazione del principio di uguaglianza, oltre che una lesione del diritto di autodeterminazione (punto 1 e punto 1.3, in diritto). Dunque, ritiene che debba essere esclusa la punibilità del terzo che “attui materialmente la volontà suicidaria autonomamente e liberamente formatasi, di una persona” che, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, “per impossibilità fisica e per assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia (…)” (punto 1, in diritto).

La Corte rileva che la motivazione del giudice a quo in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente non sia “né adeguata, né conclusiva”.
Infatti, rispetto alla disponibilità di tale strumentazione nel mercato, il Tribunale si è limitato a quanto prospettato dall’azienda sanitaria locale, che a tal fine si è appoggiata ad un ente regionale di supporto tecnico amministrativo. Tuttavia, considerato che nel caso di specie un macchinario di questo tipo è indispensabile per dare attuazione alla volontà della ricorrente, la ricerca richiedeva delle verifiche maggiormente approfondite con il “coinvolgimento di organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale, come, quanto meno, l’Istituto superiore di sanità, (…)” (punto 4.1, in diritto).
Perciò, la motivazione dell’ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale risulta insufficiente in quanto basata esclusivamente sulle ricerche, dimostratesi incomplete, effettuate dall’azienda sanitaria.

Inoltre, osserva che il “doveroso ruolo di garanzia” del Servizio sanitario nazionale nell’accompagnare le persone che hanno diritto ad accedere al suicidio medicalmente assistito, si esplica non solo nel verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti in capo ad esse, ma anche vagliando le modalità di esecuzione, reperendo i dispositivi idonei e favorendo il loro impiego (punto 4.2, in diritto). Di conseguenza, tale difetto di istruttoria amministrativa lede l’autodeterminazione della ricorrente che, laddove esistessero tali strumenti, sarebbe privata della possibilità di avvalersene.

Pertanto, la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Venerdì, 25 Luglio 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 28 Luglio 2025
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