Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri e aventi ad oggetto l’art. 7 della legge della Regione Puglia n. 36/2021, in tema di modifiche al Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale (ESOMA), in riferimento agli artt. 81 e 117, co. 2, let. m), e co. 3 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli avente ad oggetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis del d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto in contrasto con la riserva di legge di cui all’art. 32 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 L. n. 91/1992 nella parte in cui non esonera dalla prova di esame di lingua italiana i richiedenti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico attestate mediante certificazione.
La Corte Costituzionale ha annullato una sanzione adottata dall'Ordine provinciale dei medici nei confronti dell’assessore regionale alla sanità perché in contrasto con le attribuzioni costituzionali della Regione in materia di organizzazione sanitaria.
Nella sent. 26/2024 la Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 1 co. 1 della legge reg. Sardegna n. 5/2023 in tema di determinazione del massimale di assistiti dei medici di medicina generale, in quanto tale aspetto va considerato esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia “tutela della salute”.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, L. 108/1968 e 2, comma 6, D. Lgs. 82/2005, nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa.
La Corte costituzionale, come annunciato con un comunicato in data 28 gennaio 2021, ha invitato il legislatore a prevedere al più presto una modalità di riconoscimento del rapporto tra figli nati da PMA di titolo eterologo da coppie dello stesso sesso e genitore intenzionale.
Come anticipato dal comunicato del 28 gennaio 2021, la Corte costituzionale ha invitato il legislatore ad intervenire al più presto al fine di garantire la tutela dei figli nati all’estero tramite maternità surrogata, in particolare ai fini del riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il minore e il genitore intenzionale.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 nella parte in cui non riconosce alle persone singole la possibilità di adottare un minore straniero residente all’estero.
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso proposto dalla Corte di Cassazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, ed avente ad oggetto l’art. 3, co. 1, della l. 210/1992 in materia di decadenza del diritto all’indennizzo per danni dovuti alla somministrazione vaccinale.