Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), sollevata dal TAR Lazio con riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma della Costituzione, in tema di sospensione dal servizio, perdita della retribuzione e mancata erogazione di un assegno alimentare per il personale della Polizia penitenziaria in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale.
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittime alcune disposizioni della legge della Regione Toscana 14 marzo 2025, n. 16 in materia di “modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge Regione siciliana 5 giugno 2025 n. 23 relativo all’assegnazione alle aree funzionali dedicate all’interruzione di gravidanza (IVG) di “personale non obiettore di coscienza”, indicando l’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impugnate.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579, cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. per carenza di motivazione in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Como relativamente agli artt. 5 e 12 della legge n. 40/2004, con riferimento all’art. 32 Cost. e all’art. 117, comma primo, alla luce dei parametri interposti di cui agli artt. 8 e 14 CEDU, all’art. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Con la sentenza n. 161/1985 la Corte interviene per la prima volta per soppesare la legittimità costituzionale della legge n. 164/1982, in materia di “rettificazione di attribuzione di sesso”.
La sentenza testimonia un risalente orientamento della Corte costituzionale, oggi superato, secondo cui il diritto all’identità di genere non poteva essere collocato tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.
Si riporta di seguito un estratto del testo del comunicato stampa relativo alla decisione della Corte costituzionale, riunitasi in camera di Consiglio il 3 dicembre 2020.
Il testo dell'ordinanza sarà reso disponibile nel box download appena sarà resa pubblica.
La Corte costituzionale ritiene in contrasto con l’art. 2 Cost. l’assenza nell’ordinamento di un istituto che – a seguito della transizione di sesso di uno dei coniugi – permetta alla coppia di mantenere i rispettivi diritti ed obblighi.
La Corte di Appello di Milano (PROC. N. 345/2016+346/2016 V.G.) ha ordinato la trascrizione degli atti di nascita dei gemelli nati negli USA attraverso la pratica della maternità surrogata; i due ovuli erano stati fecondati ciascuno con il seme di uno dei due partner.