Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo contro la sentenza che lo dichiarava, su istanza della madre del bambino, padre naturale, affermando che il rifiuto di sottoporsi all'esame ematologico, pur fondato sul timore del ricorrente di lesioni del proprio diritto alla privacy, può essere valutato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 116 cpc.
La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del perimetro applicativo del decreto Balduzzi, riformando una sentenza della Corte d’Appello di Genova. La Corte ha stabilito in primo luogo che la legge 8 novembre 2012, n.189 deve trovare applicazione anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge; in secondo luogo che la limitazione di responsabilità non può essere confinata alle sole ipotesi di imperizia ma può concernere anche profili di colpa per negligenza o imprudenza, purché la condotta tenuta sia conforme alle linee guida e alle buone pratiche.
La Cassazione ha pronunciato una sentenza che offre alcuni spunti di riflessione circa l’utilizzo off label dei farmaci.
In una causa per responsabilità penale del medico imputato del reato di procurato aborto (art. 17 l.n. 194/1978) la Corte di Cassazione ha ribadito che è esclusa la responsabilità del medico nel caso in cui questi abbia rispettato le indicazioni di metodo accreditate dalla comunità scientifica, ma che ciò non può prescindere dalla considerazione dei segnali di pericolo concretamente evidenziati nel singolo caso.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro un’ordinanza della Corte di appello di Napoli che rigettava la richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione di un edificio motivata dai gravi problemi di salute di un inquilino.
La Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso di intervento effettuato in assenza di adeguato consenso informato il paziente può ottenere il risarcimento del danno dimostrando che se fosse stato adeguatamente informato avrebbe rifiutato quel determinato intervento.
La Corte di Cassazione italiana, in un caso relativo alla richiesta da parte del tutore di una ragazza posta in condizione di “stato vegetativo permanente” di interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiali somministrate alla stessa, ha ammesso che il giudice possa autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti:
a) l’irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente, scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard scientifici internazionalmente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione;
b) l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento.
La Corte di Cassazione afferma l’illegittimità della trascrizione della dichiarazione di nascita che riporti il c.d. genitore intenzionale come effettivo genitore del bambino in tutti quei casi in cui quest’ultimo sia stato concepito attraverso una procedura di PMA eterologa effettuata da una coppia omoaffettiva all’estero.
La Corte di Cassazione stabilisce l’illegittimità della trascrizione della dichiarazione di nascita con cui si riconosca come effettivo genitore il c.d. genitore d’intenzione di un minore nato, all’estero, da pratica di gestazione per altri.
La Cassazione, nel corso di un giudizio che vedeva opposti il Garante per la protezione dei dati personali e una Azienda sanitaria che era stata condannata dal primo al pagamento di una sanzione pecuniaria per illecito trattamento dei dati personali di una paziente, ha stabilito che il generico riferimento ad una situazione di “malattia” costituisce dato personale relativo alla salute.