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Corte costituzionale- ordinanza: inammissibile l'intervento della madre gestazionale nel giudizio costituzionale pendente sul riconoscimento della paternità intenzionale
3 dicembre 2020

Si riporta di seguito un estratto del testo del comunicato stampa relativo alla decisione della Corte costituzionale, riunitasi in camera di Consiglio il 3 dicembre 2020.

Il testo dell'ordinanza sarà reso disponibile nel box download appena sarà resa pubblica. 

Anno
2020

"La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato la richiesta di intervento in giudizio presentata dalla “madre gestazionale” di un bambino, nato in Canada mediante tecniche dicosiddetta maternità surrogata e riconosciuto legalmente da una decisione giudiziaria di quello Stato quale figlio di una coppia di uomini italiani uniti civilmente.

La donna – nel cui utero era stato impiantato l’ovocita di una donatriceanonima fecondato con i gameti di uno dei due uomini – aveva portato avanti la gravidanza e partorito il bambino sulla base di un accordo di maternità surrogata.

Una Corte canadese ha riconosciuto come genitori i due uomini,escludendo al contempo la genitorialità sia della donatrice dell’ovulo siadella donna che aveva partorito il bambino.
La Corte di cassazione italiana è ora investita del ricorso promosso dai due uomini per ottenere il riconoscimento del provvedimento canadeseche designa anche il “padre intenzionale” come secondo genitore del minore. La suprema Corte ha però sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme italiane che, a suo avviso, impediscono tale riconoscimento.

Pur non essendo parte del giudizio pendente davanti alla Cassazione, la donna ha chiesto di intervenire nel giudizio davanti alla Corte costituzionale sostenendo di avere uno specifico interesse a che sia riconosciuta, anche nel nostro ordinamento, la sua assenza di legamigenitoriali con il bambino, e conseguentemente l’inesistenza di ogni suoobbligo nei confronti dello stesso.

In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che la richiesta di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

Nel giudizio costituzionale possono infatti intervenire, oltre a chi sia già parte del giudizio a quo e al Presidente del Consiglio dei ministri,soltanto coloro che siano “titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio” (articolo 4,comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Nel caso in esame, la Consulta ha ritenuto che la decisione del giudizio pendente di fronte alla Corte di cassazione – che ha ad oggetto unicamente la posizione giuridica dei due uomini verso il bambino – non possa produrre effetti giuridici immediati nei confronti della donna."

Pubblicato il: Giovedì, 03 Dicembre 2020 - Ultima modifica: Domenica, 06 Dicembre 2020
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