La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità volta a censurare la normativa che non consente la conversione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso in matrimonio, a seguito della rettificazione anagrafica del sesso di uno dei componenti della coppia.
Corte costituzionale – sent. n. 269/2022: Rettificazione del genere e scioglimento dell’unione civile preesistente
27 dicembre 2022
Il tribunale di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, della legge n. 76/2016, dell’art. 31, commi 3 e 4-bis, del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000.
Il caso riguardava le istanze di autorizzazione all’esecuzione dell’intervento chirurgico e rettificazione anagrafica del sesso congiuntamente promosse avanti al Tribunale ordinario, l’accoglimento delle quali – stando al tenore letterale della cennata normativa – avrebbero provocato lo scioglimento di diritto dell’unione civile della coppia. L’art. 1 della legge n. 76/2016 riserva infatti tale istituto alle coppie formate da persone dello stesso sesso, sicché – al venir meno di tale presupposto in conseguenza della transizione di genere – il relativo comma 26 dispone la dissoluzione ex lege del vincolo. Il divieto di salvaguardare gli effetti civili dell’unione attraverso la sua conversione in matrimonio si esponeva, secondo il Giudice a quo, agli sessi dubbi di legittimità costituzionale già avvalorati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 170/2014, con riferimento ai parametri di cui all’art. 2 Cost. e agli artt. 8 e 14 CEDU.
Rileva tuttavia la Corte come, ai sensi della legge n. 87/1953, il requisito della rilevanza presupponga un’incidenza attuale e non meramente eventuale della questione di legittimità costituzionale nel giudizio di merito. Il “postulato della pregiudizialità” richiede infatti che il giudice a quo dimostri di non poter prescindere dalla norma indubbiata per la definizione del processo di merito. Tuttavia, le istanze di rettificazione anagrafica ed autorizzazione all’effettuazione dell’intervento chirurgico di conformazione dei caratteri sessuali primari possono e devono essere decise sulla base dei soli presupposti previsti dalla legge n. 164/1982 e dall’art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, come interpretati dalla giurisprudenza.
In particolare, in linea con quanto già statuito nella sentenza n. 221/2015, il Giudice delle leggi ha ribadito che l’intervento chirurgico di “normoconformazione” dei caratteri sessuali primari non deve ritenersi un presupposto ineludibile ai fini della modifica del sesso anagrafico e del nome. Ai fini dell’accoglimento della domanda, il giudice civile deve accertare in modo rigoroso: a) la serietà e univocità dell’intento, b) l’intervenuta oggettiva transizione dell’identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, che corrobora e rafforza l’intento così manifestato; c) la natura e l’entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali (secondari), che concorrono a determinare l’identità personale e di genere.
Infine, va perciò escluso che – pur nelle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo - il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell’accertamento della transizione.
Da ultimo, la rilevanza della questione nel giudizio a quo risulta altresì smentita dal fatto che il partner della parte attrice – pur debitamente destinatario della notifica dell’atto di citazione – non risultava costituito nel processo di merito e, perciò, non aveva formalizzato avanti al Tribunale rimettente la volontà di convertire l’unione civile in matrimonio. D’altronde, soltanto dalla concorde manifestazione di volontà di entrambe parti, già unite in un precedente vincolo incompatibile con la rettifica di sesso di uno dei suoi componenti, potrebbe semmai scaturire la necessità di analizzare le forme giuridiche idonee a salvaguardare la permanenza del legame.
Su queste premesse, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca.
Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.