Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 L. n. 91/1992 nella parte in cui non esonera dalla prova di esame di lingua italiana i richiedenti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico attestate mediante certificazione.
La Corte di Cassazione esclude in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale configurabile come lesione di un diritto, in capo al figlio affetto da disabilità di cui i genitori non erano stati correttamente informati durante la gravidanza. Viene, così, negata l’individuazione non solo di un diritto a non nascere se non sano, ma anche di un diritto ad avere un ambiente familiare preparato ad accogliere il nuovo nato, essendo, in entrambi i casi, possibile alternativa per quest’ultimo solo quella di non nascere e non potendo integrare la vita del nato danno-conseguenza dell’illecito del medico.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di due genitori contro il provvedimento del giudice tutelare di nomina del Direttore Generale dell’ospedale come curatore speciale del figlio minore (ex. art. 3 della legge n. 219/2017), riconoscendo il giudice quale garante degli interessi dello stesso.
Il 30 gennaio 2025 la Corte EDU, con una sentenza pilota, ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 2, CEDU in quanto, nonostante fosse a conoscenza dei rischi connessi alle attività illecite svolte nella c.d. Terra dei Fuochi, non ha adottato tempestivamente delle misure sufficienti ed adeguate al fine di prevenirne i danni.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, L. 108/1968 e 2, comma 6, D. Lgs. 82/2005, nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dall’Associazione Pro Vita & Famiglia onlus contro il Comune di Rimini, motivato dal divieto a loro rivolto di affissione di manifesti contrari alla pillola abortiva RU486. Viene, infatti, ammessa una competenza della Giunta comunale nel controllare che le comunicazioni pubblicitarie non risultino lesive dei diritti altrui o dell’ordine pubblico e possano, conseguentemente, essere diffuse a livello territoriale.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un padre nei confronti dell’ex moglie, in relazione alla condanna al versamento di un contributo di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente a causa di una grave forma di depressione.
Il giudice tutelare ha rigettato l’istanza con cui l’amministratore di sostegno chiedeva l’autorizzazione a firmare il diniego all’intervento di tracheostomia, quale trattamento sanitario di sostegno vitale.
Nel decidere su una domanda di rettificazione di attribuzione anagrafica del sesso, il Tribunale di Trento ha escluso l’applicabilità della legge brasiliana (stato d’origine del ricorrente) ed ha, altresì, stabilito che non sia necessaria l’autorizzazione all’intervento chirurgico di riassegnazione del sesso in tutti quei casi in cui quest’ultimo si svolga a seguito della già riconosciuta rettifica del nome e del genere dell’individuo.
L’High Court of Justice ha riconosciuto che sia possibile valorizzare la volontà di utilizzare embrioni post mortem mediante maternità surrogata laddove la disciplina dettata dall’HFEA 1990, che richiede che tale consenso sia prestato in forma scritta, comprima ingiustificabilmente i diritti riconosciuti dalla CEDU.