Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego del Comune di Roma all’affissione di manifesti contro il c.d. “gender nelle scuole”, già riconosciuta nel giudizio di primo grado dal TAR Lazio.
La Corte di Cassazione riconosce la rilevanza del requisito della “vivenza a carico” ai fini dell’attribuzione delle provvidenze previste dalla legge nelle ipotesi di decesso causalmente connesso con vaccinazioni o con le patologie enucleate nella L. 210/1992.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579, cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. per carenza di motivazione in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti.
Il 10 luglio 2025 la Grand Chambre della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso Semenya v. Svizzera, concludendo per la violazione dell’art. 6, diritto a un giusto processo, rigettando le questioni relative al divieto di non discriminazione e al rispetto della vita privata e personale.
La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ravvisato una violazione dell’art. 8, CEDU da parte dello stato spagnolo in quanto, ancorché abbia predisposto una normativa adeguata in materia di consenso informato, non ne ha monitorato l’attuazione determinando così una lesione del diritto di autodeterminazione di una paziente.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 e comma 2 secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2024, n. 107, nella parte in cui attribuiva ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze il potere di approvare i piani dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale.
La Legge n. 22/2023, del 25 maggio, disciplina le condizioni in cui la morte medicalmente assistita non è punibile e modifica il Codice penale portoghese. La legge prevede che la morte medicalmente assistita possa avvenire tramite suicidio medicalmente assistito oppure, in via sussidiaria, tramite eutanasia quando il suicidio assistito sia impossibile per incapacità fisica del paziente.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che la persona in condizioni di degenza ospedaliera sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) abbia diritto a ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima dell’eventuale convalida.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. 40/2004 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dello status di figlio da parte della c.d. madre intenzionale nei confronti del nato da fecondazione eterologa praticata all’estero da una coppia di donne.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della l. 40/2004 che, prevedendo che possano accedere alla procreazione medicalmente assistita (PMA) solo le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, ne preclude l’accesso alle donne singole.