Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza Deloitte, conferma la propria precedente giurisprudenza in materia di trattamento dei dati pseudonimizzati ma allo stesso tempo introduce un nuovo criterio di interpretazione. Da un lato, infatti, essa conferma il criterio del rischio in concreto, già definito nella sentenza Breyer, secondo cui i dati pseudonimizzati non possono essere considerati personali in mancanza di una concreta possibilità che il destinatario possa reidentificare gli interessati. Dall’altro lato, la Corte sostiene però che l’analisi vada fatta dal punto di vista del titolare del trattamento: se per il titolare i dati restano personali, la comunicazione verso i terzi rimane una comunicazione di dati personali. Di conseguenza, il titolare è tenuto ad elencare i destinatari del trattamento nell’informativa, anche se di fatto per quest’ultimi i dati ricevuti non hanno più la qualità giuridica di dati personali (non essendo i destinatari in grado di reidentificare gli interessati).
Il 2 settembre 2025 il Consiglio di Stato con un parere ha riconosciuto la legittimità dello svolgimento del servizio di deblistering da parte delle farmacie.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego del Comune di Roma all’affissione di manifesti contro il c.d. “gender nelle scuole”, già riconosciuta nel giudizio di primo grado dal TAR Lazio.
La Corte di Cassazione riconosce la rilevanza del requisito della “vivenza a carico” ai fini dell’attribuzione delle provvidenze previste dalla legge nelle ipotesi di decesso causalmente connesso con vaccinazioni o con le patologie enucleate nella L. 210/1992.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 579, cod. pen. sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32, Cost. per carenza di motivazione in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti.
Il 10 luglio 2025 la Grand Chambre della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso Semenya v. Svizzera, concludendo per la violazione dell’art. 6, diritto a un giusto processo, rigettando le questioni relative al divieto di non discriminazione e al rispetto della vita privata e personale.
Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto l’illegittimità e, conseguentemente, annullato il provvedimento comminato ad un medico per aver visitato alcuni pazienti all’interno di un C.P.R. in assenza di segnalazione da parte del medico interno del centro.
La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ravvisato una violazione dell’art. 8, CEDU da parte dello stato spagnolo in quanto, ancorché abbia predisposto una normativa adeguata in materia di consenso informato, non ne ha monitorato l’attuazione determinando così una lesione del diritto di autodeterminazione di una paziente.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 e comma 2 secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2024, n. 107, nella parte in cui attribuiva ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze il potere di approvare i piani dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale.
La Legge n. 22/2023, del 25 maggio, disciplina le condizioni in cui la morte medicalmente assistita non è punibile e modifica il Codice penale portoghese. La legge prevede che la morte medicalmente assistita possa avvenire tramite suicidio medicalmente assistito oppure, in via sussidiaria, tramite eutanasia quando il suicidio assistito sia impossibile per incapacità fisica del paziente.