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Consiglio di stato - sentenza n. 7132/2025 - legittimo il diniego all’affissione di manifesti contro il c.d. “gender nelle scuole”
29 agosto 2025

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego del Comune di Roma all’affissione di manifesti contro il c.d. “gender nelle scuole”, già riconosciuta nel giudizio di primo grado dal TAR Lazio.

Numero
7132
Anno
2025

L’Associazione Pro Vita e Famiglia Onlus richiedeva all’Amministrazione comunale di Roma l’autorizzazione ad affiggere un manifesto relativo ad una campagna di raccolta firme per la presentazione di una petizione sul tema del c.d. “gender nelle scuole”.
L’Amministrazione comunale si esprimeva con un diniego in quanto il messaggio veicolato con il manifesto risultava contrastare con i principi «sanciti non soltanto dall’art. 12-bis del citato Regolamento sulla Pubblicità ma anche dallo Statuto di Roma Capitale (Principi Generali, art. 1 comma 2) e ribaditi, di recente, anche in sede di conversione in legge n. 156/2021 del D.L. n. 121/2021 (art. 1, comma 4-bis)». (punto 2)
Contro tale provvedimento l’Associazione adiva il Tar Lazio con ricorso che veniva rigettato. L’Associazione, quindi, proponeva appello contro la decisione al Consiglio di Stato e, in particolare, contestava, tra gli altri motivi, il fondamento legislativo della competenza dell’Amministrazione in materia, la carenza e l’incongruenza della motivazione del provvedimento e la violazione dell’art. 21, Cost., oltre che degli artt. 9 e 10 CEDU.

In primo luogo, il giudice osserva che il provvedimento di diniego del Comune è stato adottato sulla base del potere riconosciutogli dal “Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni”, e nello specifico, dall’art. 12bis, comma 2. Tale Regolamento è stato adottato in forza dell’art. 3 del d. lgs. 507/1993 che costituisce, pertanto, il fondamento del potere esercitato dal Comune, chiamato a tutelare gli interessi pubblici anche ponderando le istanze dei privati.
In secondo luogo, rileva che il provvedimento oggetto di controversia, espressione del potere amministrativo connotato da discrezionalità - il cui esercizio è vincolato dal fine stabilito dalla legge -, «risponde alle esigenze di cura dell’interesse pubblico», e, nella fattispecie concreta, assicurare che nei «messaggi volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale non (…) ricorr[ano] richiami tali da ingenerare allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento o colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendono aderire all'appello.» (punto 12.1)
Alla luce di queste considerazioni, il giudice ravvisa la coerenza tra la valutazione concreta dell’Amministrazione e l’interesse pubblico perseguito, esplicitata nelle motivazioni poste alle base del provvedimento e nello stesso enunciate. Dunque, ritiene che l’atto non violi i parametri di legittimità dettati dalla l. 241/1990 – nello specifico, il dovere di motivazione di cui all’art. 3 - come prospettato dalla ricorrente.
Infine, riscontra la conformità del diniego all’art. 21, Cost., e altresì agli artt. 9 e 10 CEDU, anche in virtù della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha riconosciuto che eventuali restrizioni della libertà di espressione possano essere «misure necessarie a proteggere l'interesse pubblico superiore (…).» Infatti, «l’esplicazione della libertà di manifestazione del pensiero - in specie quella che si avvale del mezzo pubblicitario, idoneo a raggiungere numerosi ed indifferenziati destinatari di una determinata comunità territoriale - incontra i limiti della continenza espressiva dei contenuti, nonché dei principi di prudenza e precauzione volti ad evitare impatti sulla sensibilità dei fruitori del messaggio» (punto 13.3).

Pertanto, il Consiglio di Stato respingendo l’appello e confermando la sentenza di primo grado, riconosce la legittimità del provvedimento.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Venerdì, 29 Agosto 2025 - Ultima modifica: Martedì, 27 Gennaio 2026
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