La Legge n. 22/2023, del 25 maggio, disciplina le condizioni in cui la morte medicalmente assistita non è punibile e modifica il Codice penale portoghese. La legge prevede che la morte medicalmente assistita possa avvenire tramite suicidio medicalmente assistito oppure, in via sussidiaria, tramite eutanasia quando il suicidio assistito sia impossibile per incapacità fisica del paziente.
Portogallo – Tribunale costituzionale – sent. n° 306-307/2025 sulla legge n°22/2023 che disciplina la «morte medicalmente assistita»
5 giugno 2025
Acórdão (extrato) n. 306/2025 (pubblicato il 16 maggio 2025)
Con l’Acórdão (extrato) n. 306/2025, il Tribunal Constitucional non ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme della Legge n. 22/2023 oggetto del ricorso (processo n. 608/23). Nella vicenda, collegata a un’iniziativa della Regione autonoma di Madeira, il Tribunal Constitucional ha ritenuto che la mancata consultazione della Regione nel procedimento legislativo non imponesse, nel caso concreto, l’annullamento delle norme impugnate.
Acórdão n. 307/2025 (pubblicato il 5 giugno 2025)
Con l’Acórdão n. 307/2025 (processi 1110/23 e 271/24, promossi rispettivamente da 56 deputati e dalla Provedora de Justiça), il Tribunal Constitucional ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della Legge n. 22/2023.
In particolare, sono state dichiarate incostituzionali:
- Art. 9, n. 1 (nel segmento in cui si prevede che il medico “combina” il metodo da usare), art. 16, n. 1, lett. e)(riferimento alla “decisione del paziente sul metodo”) e art. 19, lett. c) (nel segmento relativo alla scelta del paziente), in quanto ritenute problematiche rispetto all’impianto che ammette l’eutanasia solo in via sussidiaria quando il suicidio assistito è impossibile.
- Art. 6, n. 1, per la mancanza, nella disciplina, di un contatto personale/consulto che garantisca un accertamento clinico ritenuto sufficientemente affidabile prima del parere del medico specialista.
- Art. 3, n. 1 (dichiarazione di incostituzionalità “consequenziale” rispetto alla decisione sull’art. 6, n. 1).
- Art. 21, n. 2 (nel segmento che impone al professionista sanitario obiettore di specificare la natura delle ragioni della recusa), per contrasto con la tutela costituzionale della libertà di coscienza e con il principio di proporzionalità.
Nell’argomentazione, il Tribunal Constitucional richiama inoltre l’idea che la Costituzione portoghese non impone né vieta in modo categorico la legalizzazione della morte assistita, riconoscendo al legislatore un margine di bilanciamento tra valori costituzionali (vita e libertà/autodeterminazione), soprattutto in situazioni cliniche segnate da gravità, irreversibilità e sofferenza.
Al seguente link, il testo integrale della sentenza: https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20250306.html
Al seguente link, il testo integrale della legge:
https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/22-2023-213498831
Per ulteriori approfondimenti, v. la seguente sezione: https://www.biodiritto.org/Dossier/La-disciplina-del-fine-vita-in-Europa#portogallo