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Corte costituzionale – sent. 68/2025: illegittima la preclusione del riconoscimento dello status di figlio alla c.d. madre intenzionale
22 maggio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. 40/2004 nella parte in cui non prevede il riconoscimento dello status di figlio da parte della c.d. madre intenzionale nei confronti del nato da fecondazione eterologa praticata all’estero da una coppia di donne.

Numero
68
Anno
2025

La questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Lucca nasce nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto l’impugnazione da parte della Procura della Repubblica di un atto di nascita che riportava la dichiarazione di riconoscimento resa da due donne nelle qualità di madre biologica e madre intenzionale.

Il giudice a quo ritiene che la previsione legislativa sia costituzionalmente illegittima poiché “frustrerebbe il diritto del minore all’inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare e alla propria identità sociale” (art. 2 Cost.), darebbe luogo ad una categoria di nati non riconoscibili in forza della natura omosessuale della relazione tra i genitori e offenderebbe il diritto alla bigenitorialità del bambino e la possibilità di far valere nei confronti di entrambi i genitori i doveri legati alla responsabilità genitoriale (art. 3 Cost.) e impedirebbe ai figli di ottenere una completa tutela giuridica e sociale (art. 30 Cost.).

La Corte, anzitutto, richiamando quanto già ribadito in una propria pronuncia del 2012 (sentenza n. 31/2012), si sofferma sul concetto di responsabilità genitoriale, quale “obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi” (punto 7, in diritto). La Corte riconosce che questo vincolo oggi scaturisce dalla volontà di coloro che intraprendono il percorso genitoriale, indipendentemente dal fatto che la procreazione avvenga per fatto naturale o che sia medicalmente assistita.
Tale concetto va raccordato poi alla centralità dell’interesse del minore che, per la questione sollevata, concerne l’affermazione “della titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi (…) inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali” in capo a coloro che hanno aderito al progetto genitoriale" (punto 8.1, in diritto).
Infine, la Corte osserva che si debba tenere in considerazione il principio dell’unicità dello stato di figlio affermato all’art. 315, c.c. in forza del quale “tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all’interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione” (punto 8.3, in diritto).

Alla luce di questi principi, la Corte riconosce che l’interesse del minore “consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure – la madre biologica e la madre intenzionale – che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita. Il riconoscimento, per sua natura, opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale” (punto 9.1, in diritto).
E, ancorché l’interesse del minore possa essere oggetto di bilanciamento, come tutti gli altri interessi costituzionalmente rilevanti, “non è ravvisabile alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita” (punto 12, in diritto).

Pertanto, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della l. 40/2004 per violazione degli artt. 2, 3 e 30, Cost. nella parte in cui non prevede che il nato da fecondazione eterologa praticata da una coppia di donne all’estero possa essere riconosciuto quale figlio anche dalla donna non genitrice che ha prestato il consenso alle pratiche di PMA.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Sul tema:

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Giovedì, 22 Maggio 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Giugno 2025
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