La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ravvisato una violazione dell’art. 8, CEDU da parte dello stato spagnolo in quanto, ancorché abbia predisposto una normativa adeguata in materia di consenso informato, non ne ha monitorato l’attuazione determinando così una lesione del diritto di autodeterminazione di una paziente.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – S.O. v. Spagna – violazione dell’art. 8, CEDU in mancanza di consenso informato specifico
26 giugno 2025
La vicenda
Una donna ha prestato il proprio consenso informato, firmando un modulo, all’asportazione di un tumore al seno mediante chirurgia conservativa. I medici, in via precauzionale, avevano rimosso anche il complesso areola-capezzolo poiché dalle analisi dei tessuti effettuate durante l’intervento era emerso che le cellule tumorali si erano diffuse fino al margine adiacente a tale area.
La donna ha adito l’High Court of Justice di Madrid al fine di ottenere un risarcimento del danno, sostenendo che l’equipe medica non avrebbe dovuto rimuovere l’areola e il capezzolo dato che non erano interessati dalla massa tumorale e che comunque non aveva espresso consenso in tal senso, né era stata informata della possibilità che l’intervento potesse avere questa conseguenza.
Il giudice ha rigettato la richiesta della donna in quanto l’obiettivo dei medici, che avrebbero agito adempiendo al dovere di diligenza imposto dalla professione, era garantire l’esito positivo dell’intervento e proprio per questo avevano rimosso un’area più ampia rispetto a quella inizialmente prevista. Inoltre, il modulo di consenso informato sottoscritto era sufficientemente adeguato e specifico dato che menzionava l’eventualità che l’intervento potesse svolgersi con tecniche diverse rispetto a quella prevista.
La donna ha poi proposto ricorso in appello contro la decisione e un ricorso alla Corte costituzionale (c.d. amparo), entrambi dichiarati inammissibili.
Infine, ha adito la Corte EDU, asserendo che sarebbe stato leso il suo diritto di autodeterminazione e conseguentemente, il diritto alla vita privata di cui all’art. 8, CEDU.
La decisione
La Corte pone in evidenza anzitutto il fatto che dall’art. 8, CEDU discendano in capo agli Stati membri degli obblighi, tra cui la predisposizione di un quadro normativo che preveda l’adozione di misure appropriate per la protezione dell’integrità fisica dei pazienti. Queste misure dovrebbero includere la previsione dei rischi legati ad una certa procedura medica e la comunicazione di tali informazioni ai pazienti. Gli Stati sono tenuti, altresì, a garantire, in caso di negligenza, la possibilità di ottenere un risarcimento per i danni subiti e a monitorare l’applicazione delle misure e, in caso di carenze od omissioni informative, non sono esenti da responsabilità (punti 32-33).
La Corte rileva, come già in altre pronunce (cfr. Pindo Mulla v. Spagna), che la normativa dettata dall’ordinamento spagnolo in tema di consenso informato è sufficientemente puntuale e specifica. Infatti, impone ai medici l’obbligo di mettere al corrente i pazienti delle conseguenze e dei rischi degli interventi, non solo in generale, ma anche con riferimento al quadro clinico specifico dell’interessato.
Tuttavia, osserva che nel modulo sottoscritto dalla paziente non fosse chiaro che l’operazione potesse comportare la rimozione del complesso areola-capezzolo e che la sottoscrizione equivalesse alla sua automatica accettazione (punto 49). Inoltre, anche se firmando il modulo di consenso informato la paziente ha dichiarato di aver compreso e accettato i rischi connessi all’intervento, nello stesso non era indicata espressamente la possibilità di rimozione del complesso areola-capezzolo e non vi è alcun dato che dimostri che la paziente fosse stata avvisata a riguardo (punto 50).
Dunque, la Corte ritiene che i medici avrebbero dovuto comunicare con la paziente con maggior puntualità e precisione, riferendo quindi chiaramente l’eventualità della rimozione di tale parte del seno (punti 52 e 56).
Inoltre, i giudici spagnoli, nel giudicare la questione, non hanno fornito una risposta adeguata all’istanza della paziente in merito all’assenza di un valido consenso informato e non hanno considerato l’impatto che ha avuto l’intervento sul benessere psicologico ed emotivo della donna (punti 57 – 59).
Pertanto, ancorché la cornice normativa predisposta dallo stato spagnolo in materia di consenso informato sia adeguata, la stessa non è stata attuata in modo tale da garantire un’effettiva e concreta tutela del diritto di autodeterminazione della paziente, sottesa al consenso informato (punto 60).
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 8, CEDU da parte dello Stato spagnolo.
Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.
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