Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
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Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La District Court of Travis County ha dichiarato incostituzionale l’Heartbeat Act dello Stato del Texas, poiché l’eccezione al divieto di aborto per “medical emergency” non è una nozione sufficientemente chiara, e produrrebbe nei medici il timore di essere perseguiti per aver praticato un’interruzione di gravidanza in maniera illegittima, rendendo di fatto l’eccezione inapplicabile anche nei casi di gravidanze che mettono a rischio la vita della donna.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Padova, nell’ambito di una controversia fra un’infermiera, D.M., e l’Azienda Ospedale-Università di Padova, che ha sospeso la lavoratrice dalle sue funzioni, senza diritto di retribuzione, a causa dell’inadempimento dell’obbligo nazionale di vaccinazione di cui all’art. 4 del d.l. 44/2021.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, per aver adottato, nei confronti di un soggetto vulnerabile, misure restrittive della libertà personale non adeguate e non proporzionali rispetto ai fini perseguiti, eccedendo il margine di apprezzamento riconosciutole dalla Convenzione.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relative all’art. 4-ter, co. 1, lett. c), e co. 2, del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), sollevate con ricorso del Tribunale ordinario di Brescia in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui la norma istituisce un obbligo vaccinale in capo al personale di strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Il Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso presentato da una donna affetta da sclerosi multipla, avente ad oggetto l’inerzia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), e ha condannato quest’ultima a procedere all’accertamento dei presupposti relativi all’accesso al suicidio medicalmente assistito.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di costituzionalità presentate dal Tribunale di Padova, in riferimento agli artt. 23 e 32 Cost., relative all’art. 4, co. 1 e 5, del d.l. 44/2021 in tema di obbligo vaccinale contro il COVID-19 e di differimento della vaccinazione per gli operatori sanitari contagiati e poi guariti.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 1, co. 1, della legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui la disposizione non prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti che abbiano subito menomazioni permanenti all’integrità psico-fisica, a seguito della somministrazione raccomandata del vaccino contro il papillomavirus (HPV).
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da alcune coppie omosessuali aventi ad oggetto la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, poiché l’Autorità nazionale competente nega il riconoscimento legale del rapporto di filiazione tra i genitori d’intenzione e i figli nati tramite maternità surrogata.
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost., dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SRS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblico) che prevede un obbligo vaccinale genericamente imposto in capo alla categoria dei lavoratori esercenti professioni sanitarie.
La Corte costituzionale non ha accolto le questioni di legittimità costituzionale presentate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., e all’art. 8 CEDU, e di conseguenza dell’art. 117 Cost., aventi ad oggetto l’art. 6, co. 3, della legge n. 40/2004 sulla revoca del consenso prestato in tema di procreazione medicalmente assistita (PMA).