Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, a fronte delle richieste dei tutori di una ragazza posta in condizione di “stato vegetativo permanente” (ovvero in condizione clinica di non consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante, e pertanto giuridicamente incapace di assumere le decisioni che la riguardassero, comprese quelle relative al suo stato di salute) di interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiali somministrate alla stessa, sulla base della sua presunta volontà di rifiuto ai trattamenti, ha respinto il ricorso, ritenendo che, in mancanza di una prova chiara, completa e convincente della rispondenza alla volontà effettiva del soggetto incapace, non sia ammissibile alcun giudizio sostitutivo (substituted judgement) dei tutori.
La Corte EDU esamina il caso di una persona che – dopo aver ottenuto la modifica dei propri caratteri sessuali e dei propri dati anagrafici da maschili a femminili – si era vista rifiutare dal Registrar General la modifica dell’atto di nascita.
Con la sentenza n. 161/1985 la Corte interviene per la prima volta per soppesare la legittimità costituzionale della legge n. 164/1982, in materia di “rettificazione di attribuzione di sesso”.
La sentenza testimonia un risalente orientamento della Corte costituzionale, oggi superato, secondo cui il diritto all’identità di genere non poteva essere collocato tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.
Il caso riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, prima dell’emanazione della legge n. 194/78.
La questione di costituzionalità si riferiva in particolare all’art. 546 del codice penale nella parte in cui puniva chi cagionasse l’aborto di una donna consenziente anche qualora fosse stata accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l’equilibrio psichico della gestante, senza che ricorressero gli estremi dello stato di necessità.
In Roe v. Wade, Norma L. McCorvey, utilizzando a tutela della propria privacy lo pseudonimo di Jane Roe, sollevò la questione di legittimità costituzionale della legge texana che vietava l’aborto, salvo il caso in cui esso venisse praticato “by medical advice for the purpose of saving the life of the mother”.