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Corte costituzionale – sent. 114/2025: dichiarata l’incostituzionalità di parte di una disposizione di legge di suddivisione di competenze tra Stato e Regioni in ambito sanitario, istitutiva di misure per la riduzione delle liste d’attesa
11 giugno 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1 e comma 2 secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2024, n. 107, nella parte in cui attribuiva ai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze il potere di approvare i piani dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale.

Numero
114
Anno
2025

La sentenza ha ad oggetto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, introdotto all’interno dell’ordinamento allo scopo di ridurre i proibitivi tempi di attesa per l’accesso a prestazioni sanitarie pubbliche. A seguito dell’adozione dell’atto normativo, la Regione Toscana e la Regione Campania adivano la Corte costituzionale promuovendo questione di legittimità costituzionale, con particolare riferimento all’articolo 5 co. 1 e 2 del decreto-legge, rubricato “Superamento del tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario”. I commi in rilievo, infatti, introducevano a livello amministrativo delle nuove procedure, in base alle quali risultava necessario ricevere l’approvazione da parte dei Ministri della salute e dell’economia e delle finanze dei piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale, predisposti dalle regioni.

Secondo i ricorrenti, l’accentramento di funzioni in capo ai Ministeri risulterebbe contrario ai principi di autonomia regionale, rendendo l’avocazione in questione illegittima con riferimento agli articoli 3, 5, 32, 97, 117 commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione (v. 2.3). Tuttavia, mentre la Regione Toscana richiedeva l’accertamento della legittimità dell’autorizzazione introdotta, secondo la Regione Campania il primo periodo del primo comma dell’articolo 5 del decreto-legge in esame era da considerarsi già di per sé idoneo ad aggravare i divari socioeconomici esistenti tra le regioni italiane, invadendo la competenza legislativa costituzionalmente attribuita alle regioni.

La difesa statale interveniva a sua volta, rilevando che il decreto interministeriale di approvazione, oggetto di impugnazione sarebbe stato subordinato a un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dunque del principio di stretta collaborazione tra enti (v. 3.1).

Inoltre, l’azione di coordinamento nel caso di specie non avrebbe pregiudicato l’erogazione del servizio pubblico e sarebbe stata legittimamente riconosciuta come materia di intervento di una legge statale.

Nella sua decisione, la Corte fa esplicito rinvio al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che regolamenta i Piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP), che a sua volta presentano tra i loro obiettivi quello di svolgere una “performance organizzativa”, da predisporre in coerenza con i rispettivi atti aziendali, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contenimento del costo del personale. (v. 6.).

Inoltre, vige in materia il rispetto della metodologia del c.d. “metabolismo minimo”, che mira a rendere disponibile a livello generale il servizio sanitario, attendendosi agli obiettivi sanciti dal Piano sanitario nazionale (PSN) e dal Piano sanitario regionale (PSR), i quali a loro volta risultano vincolati agli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

In forza di questi presupposti, la Corte ritiene non sia possibile ravvisare la violazione da parte dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), di autonomia regionale (art. 5 e 119 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), così come lamentato dalla Regione Campania. Ritiene infondati anche i motivi di ricorso che ipotizzavano una violazione del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. e una invadenza di competenza legislativa attribuita alle regioni dall’art. 117 Cost.

Viene invece dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 comma 1 secondo periodo e comma 2 secondo periodo del medesimo decreto-legge, in quanto si prevede un’autorizzazione ministeriale di immediata applicazione alla quale risulta subordinato l’incremento della spesa per il personale sanitario regionale. Tale potere, che comprende la verifica in capo ai Ministeri citati della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, consentirebbe allo Stato di imporre vincoli e incidere nel merito delle singole scelte regionali, invadendo in toto la competenza della Regione, tutelata e sancita agli artt. 5 e 119 Cost. (v. 8). 

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Camilla Rugolotto
Pubblicato il: Mercoledì, 11 Giugno 2025 - Ultima modifica: Lunedì, 09 Febbraio 2026
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