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La disciplina del fine vita in Europa

Questa pagina propone una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale relativo al fine vita (eutanasia e suicidio assistito) in Europa.

Belgio

- Legge sull’eutanasia (28 maggio 2002) - la legge introduce la possibilità di praticare l’eutanasia con il consenso informato del paziente, capace di intendere e di volere, che sia soggetto a sofferenze intollerabili e costanti, causate da una malattia grave ed incurabile. Per procedere all’eutanasia, salvo casi di urgenza, è necessario il parere di due medici e deve trascorrere almeno un mese tra la richiesta scritta del paziente e l’eutanasia stessa.

- Legge sull’eutanasia su minori (7 febbraio 2014) - la legge estende la possibilità di praticare l’eutanasia, prevista nella legge del 2002, anche ai minori di età, al ricorrere di determinate condizioni.

- Corte costituzionale (sentenza 29 ottobre 2015) - la sentenza introduce alcune specifiche relative ai requisiti posti dalla legge del 2014 per l’accesso dei minori all’eutanasia, richiedendo l’opinione qualificata di uno psichiatra o di uno psicologo infantile.

Paesi Bassi

- Legge per il fine vita su richiesta e il suicidio assistito (12 aprile 2001) - la legge non depenalizza l’eutanasia, ma la consente al ricorrere dei seguenti requisiti: i) il consenso informato del paziente, anche nella forma delle disposizioni anticipate di trattamento; ii) la sofferenza intollerabile senza possibilità di miglioramento; iii) la completa informazione del paziente circa le prospettive e le opzioni disponibili; iv) la decisione congiunta di paziente e medico circa la necessità dell’eutanasia; v) la conferma di un secondo medico. La legge si applica anche ai minori a partire dai 12 anni, ma in questo caso è necessario anche il consenso dei genitori.

Lussemburgo

- Legge sull’eutanasia e il suicidio assistito (16 marzo 2009) - la legge consente l’eutanasia e il suicidio assistito al ricorrere dei seguenti presupposti: i) il paziente deve essere cosciente e capace di intendere e di volere al momento della manifestazione del consenso; ii) la richiesta deve essere libera ed informata; iii) la situazione clinica del paziente deve essere irreversibile e causa di intollerabile sofferenza fisica o psicologica; iv) la richiesta deve essere scritta. Accertati i presupposti, il medico deve ottenere l’assenso di un altro professionista e consultarsi, salvo che il paziente si opponga, anche con il soggetto da questo designato come persona di fiducia. La legge consente inoltre la predisposizione di disposizioni anticipate di trattamento, da applicare qualora il paziente si trovi nell’incapacità di intendere e volere.

Spagna

- Legge organica sull’eutanasia (18 marzo 2021) - la legge organica detta la disciplina generale dell’eutanasia, definendola come un vero e proprio diritto di richiedere e ottenere l’aiuto necessario a morire. 

Germania

- Bundesgerichtshof (25 giugno 2010) - il BGH ha ritenuto non colpevole di tentato omicidio l’avvocato di una donna che aveva manifestato il consenso a interrompere i trattamenti di sostegno vitale, in quanto la condotta era stata realizzata d’accordo con i medici e i tutori della donna;

- Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (19 luglio 2012 – Koch v. Germania) - la Corte EDU ha stabilito che il rigetto del ricorso presentato da un marito contro il provvedimento dell’Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici che negava l’autorizzazione ad ottenere 15 grammi di pentobarbiturici – dose letale che avrebbe permesso alla moglie, affetta da quadriplegia, di togliersi la vita – integrava una violazione dell’art. 8 della Convenzione;

- Disegno di legge sul suicidio assistito (6 novembre 2015) - il disegno di legge inserisce un nuovo articolo nel codice penale tedesco (§ 217) che punisce l’assistenza al suicidio organizzata come offerta medica permanente, mentre lascia impunita l’assistenza al suicidio episodica da parte di una persona vicina alla vittima;

- Bundesverfassungsgericht (26 febbraio 2020) - il BVerfG ha dichiarato incostituzionale il § 217 del codice penale che punisce il favoreggiamento commerciale del suicidio, in quanto contrario al diritto di autodeterminazione nella morte, fondato sul principio personalistico di cui all’art. 2 della Costituzione tedesca: ciascuno è quindi libero di scegliere di morire e di farsi assistere da personale qualificato e professionalmente competente.

Svizzera

- Codice penale svizzero (21 dicembre 1937) - l’art. 115 del codice penale punisce l’istigazione e l’assistenza al suicidio per motivi egoistici (ad esempio per profitto economico), mentre l’art. 114 punisce l’omicidio su richiesta della vittima, quindi l’eutanasia, anche se praticata per motivi onorevoli, come la compassione per la condizione del paziente. Rimane quindi priva di sanzione penale la condotta di assistenza al suicidio; è consentito ai medici fornire a chi lo desideri i farmaci letali per porre fine alla propria esistenza, senza tuttavia poterglieli somministrare direttamente: è il paziente a dover assumere autonomamente il farmaco senza alcun aiuto.

Portogallo

- Decreto in materia di morte medicalmente assistita – controllo preventivo di costituzionalità promosso dal Presidente della Repubblica portoghese (18 febbraio 2021): il decreto è stato dichiarato incostituzionale (sentenza n. 123/2021, 15 marzo 2021) nella parte in cui la nozione di lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso cientifico non delimita in modo sufficientemente rigoroso le situazioni che giustificherebbero il mancato intervento punitivo dello Stato.

Francia

- Legge contro l’accanimento terapeutico (eutanasia passiva) (22 aprile 2005): la legge vieta l’accanimento terapeutico e autorizza l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale qualora questi appaiano inutili, sproporzionati o diretti solo a prolungare artificialmente la vita del paziente. La legge autorizza anche i medici a somministrare al paziente delle cure palliative, anche se queste abbiano come effetto di velocizzare la morte. Per poter procedere all’interruzione dei trattamenti è necessario il consenso del paziente, anche attraverso disposizioni anticipate di trattamento, di una persona da lui indicata o di un familiare e il parere favorevole di un collegio di medici;

- Consiglio di Stato (24 giugno 2014): il Consiglio di Stato ha affermato la liceità della decisione dei medici di sospendere i trattamenti di sostegno vitale al paziente Vincent Lambert;

- Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (25 giugno 2014): la Corte EDU ha sospeso la decisione del Consiglio di Stato nel caso Lambert;

- Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (5 giugno 2015 – Lambert v. Francia): la Grande Chambre della Corte EDU ha confermato la decisione del Consiglio di Stato francese, ritenendola conforme al dettato della CEDU, tenendo conto dell’ampio margine di discrezionalità concesso agli Stati in materia;

- Legge sulla sedazione profonda e continua (2 febbraio 2016): la legge riforma la legge Leonetti del 2005, prevedendo nuovi diritti per i malati terminali, tra cui quello a una sedazione profonda e continua. Si prevede inoltre la vincolatività delle disposizioni anticipate di trattamento;

Italia

- Si veda il dossier sul fine vita in Italia.

Autore
Beatrice Carminati
Pubblicato il: Martedì, 25 Gennaio 2022 - Ultima modifica: Martedì, 01 Marzo 2022
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