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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Lings v Denmark: assistenza al suicidio e libera manifestazione del pensiero
12 aprile 2022

La Corte EDU ha respinto il ricorso di un medico danese, condannato per il reato di assistenza al suicidio, dichiarando insussistente il contrasto con l’articolo 10 della CEDU, che tutela la libertà di espressione.

Numero
15136/20
Anno
2022

Il caso riguarda un medico danese, fondatore dell’associazione “Medici in favore dell’eutanasia”, il quale ha pubblicato online una guida contenente l’elenco dei medicinali adatti a commettere suicidio, con indicazioni pratiche e posologia. Oltre a ciò, il medico ha fornito aiuto, in tre casi specifici, a pazienti affetti da gravi patologie, desiderosi di porre fine alla propria vita, aiutandoli ad ottenere i medicinali e dando loro consigli specifici su come agire, ad esempio consigliando di indossare sulla testa una busta di plastica bloccata da un elastico, per essere certi di riuscire nel loro intento.

In conseguenza di ciò, il medico è stato privato della licenza per esercitare la professione e condannato a 60 giorni di reclusione (anche se la pena è stata sospesa) per il reato di assistenza al suicidio, previsto dalla sezione 240 del codice penale danese. In particolare, il codice penale punisce tutti gli atti diretti a fornire specifico e concreto aiuto al suicidio.

Dopo aver esperito i ricorsi interni, il medico si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che la decisione dei giudici danesi fosse contraria all’articolo 10 della CEDU che tutela la libertà di espressione, in quanto egli aveva semplicemente fornito informazioni ai pazienti, facilmente reperibili anche online.

La Corte EDU, invece, pur ritenendo la previsione del codice penale danese una evidente “interferenza” con il diritto sancito dall’articolo 10 della CEDU, sostiene che questa sia lecita in quanto persegue il legittimo obiettivo della protezione della salute umana. È legittimo, dunque, secondo la Corte, condannare chi compia specifici atti di assistenza con l’intento concreto di aiutare a commettere suicidio. Nel caso di specie, qualora il medico si fosse limitato a pubblicare la guida informativa su internet, non avrebbe potuto essere punito, ricadendo la sua azione, indirizzata ad un numero indeterminato di persone, nell’alveo protettivo dell’articolo 10 della CEDU; avendo il medico, tuttavia, aiutato i pazienti a procurarsi le medicine e avendo dato consigli assicurando la riuscita dell’azione, egli ha intensificato la volontà dei pazienti di procedere con il suicidio e ha fornito assistenza concreta.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Beatrice Carminati
Pubblicato il: Martedì, 12 Aprile 2022 - Ultima modifica: Martedì, 28 Giugno 2022
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