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Paesi Bassi - Corte suprema 19/05016/2020: valutazione delle condizioni per l'eutanasia
21 aprile 2020

La Corte Suprema olandese (Hoge Raad der Nederlanden) ha ritenuto valida la dichiarazione di volontà rilasciata da una paziente di essere sottoposta ad una eutanasia ed ha annullato la sentenza di condanna del medico che l'ha eseguita.

Numero
19/05016
Anno
2020

Le disposizioni di legge che vengono prese in considerazione dalla Corte Suprema sono l' art. 293 del codice penale olandese, la legge sul controllo dell'interruzione volontaria della vita e della assistenza al suicidio, la legge sui servizi funebri e la legge sulle professioni sanitarie individuali (denominata Big Act).

L' art. 293 c.p. dispone che chiunque deliberatamente pone fine alla vita di un'altra persona su suo espresso e grave desiderio sarà punito con la reclusione non superiore a dodici anni a meno che sia commesso da un medico in possesso dei criteri di dovuta diligenza.

Questi criteri sono definiti dalla legge sul controllo dell'interruzione volontaria della vita e della assistenza al suicidio all'art. 2 sezione 2.  Il medico allora non sarà punibile se:

a) ci sia una richiesta volontaria e ben ponderata da parte del paziente,

b) la sofferenza del paziente sia insopportabile,

c) abbia informato il paziente della sua situazione e delle sue prospettive,

d) non esista una soluzione alternative ragionevole,

e) abbia consultato almeno un altro medico indipendente,

f) abbia posto fine alla vita o assistito al suicidio in modo scrupoloso dal punto di vista medico.

La Corte Suprema ricostruisce la procedura disciplinare per il medico. A seguito di una eutanasia, a norma dell'art. 7 paragrafo 2 della legge sui servizi funebri, il medico curante deve informarne il medico legale municipale allegando una relazione sul rispetto dei criteri di dovuta diligenza.

Il medico legale comunale deve inviare la relazione al Comitato Regionale Disciplinare.

Il Comitato valuta il rispetto dei criteri a norma dell'art. 8 della legge dei servizi funebri. Se il Comitato ritiene che il medico non abbia proceduto con la dovuta diligenza dovrà informare il Collegio dei Procuratori Generali e l'Ispettorato della sanità e dell'assistenza giovanile.

Nel caso in cui si debba procedere contro il medico, a norma dell'art. 65 della legge sulle professioni sanitarie individuali (Big Act), l'Ispettorato deve denunciare il medico al Tribunale Disciplinare Regionale per la sanità.

A questo punto il Tribunale valuterà la condotta del medico rispetto ai criteri di dovuta diligenza.

La decisione del Tribunale è impugnabile di fronte alla Corte Disciplinare Centrale. Si può ricorrere contro la decisione di quest'ultima solo in Corte Suprema.

Nel caso in esame la Corte Disciplinare Centrale ha confermato la decisione del Tribunale Disciplinare Regionale che condannava il medico per difetto di dovuta diligenza. Infatti entrambe le corti ritengono che la paziente non abbia potuto esprimere una richiesta volontaria e ben ponderata essendo completamente incapace di intendere e volere. La Corte Disciplinare Centrale ha inoltre aggiunto che sebbene la richiesta della paziente rendesse chiara la sua volontà di essere sottoposta a eutanasia per evitare il ricovero in una casa di cura, fosse comunque ambiguo il momento in cui desiderava essere sottoposta alla procedura medica. Infatti nella dichiarazione di volontà la paziente ha scritto di voler essere sottoposta alla procedura in due momenti differenti e, secondo la corte, incompatibili tra loro: "quando riterrò essere il momento giusto" e "quando sarò ricoverata in una casa di cura". L'incompatibilità delle due dichiarazioni e la mancanza di capacità di autodeterminazione della paziente hanno portato la corte a ritenere invalida la richiesta della paziente.

La decisione della Corte Disciplinare Centrale è stata impugnata di fronte alla Corte Suprema.  Quest'ultima ha annullato la decisione sostenendo che il medico deve prestare attenzione a tutte le circostanze del caso e non solo alla formulazione letterale della richiesta. "Infatti non ogni ambiguità o contraddizione può impedire che una richiesta venga presa in considerazione".

Secondo la Corte Suprema il medico ha dato corretta esecuzione alla volontà della paziente sottoponendola all'eutanasia prima che venisse ricoverata in una casa di cura.

Infine la Corte Suprema ritiene valida la dichiarazione di volontà perché formulata prima che la paziente fosse dichiarata incapace di intendere e volere.

Nel box download è disponibile il testo della sentenza in lingua originale e una traduzione in italiano a cura dell’autore della scheda.

Nicolò Barbini
Pubblicato il: Martedì, 21 Aprile 2020 - Ultima modifica: Mercoledì, 17 Febbraio 2021
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