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Francia – Conseil d’État – n° 465977/2022 – Rifiuto di sollevare una questione di costituzionalità in tema di fine vita
10 ottobre 2022

Il Conseil d’État rigetta la richiesta avanzata dall’associazione Dignitas di sottoporre al vaglio di costituzionalità del Conseil constitutionnel gli artt. da L. 1110-5 a L. 1110-5-3 del Code de la santé publique nella parte in cui non riconoscono il diritto di ogni persona a poter porre fine alla propria vivere consapevolmente, liberamente e con dignità.

Numero
465977
Anno
2022

Il Conseil d’État ha rigettato la richiesta, avanzata dall’associazione “DIGNITAS - Vivre dignement - Mourir dignement” di sottoporre una question prioritaire de constitutionnalité al Conseil constitutionnel

In particolare, veniva richiesto al Conseil d’État di annullare la decisione con cui il Primo ministro ha implicitamente respinto la richiesta di abrogazione degli articoli da R. 4127-37 a R. 4127-38 del Code de la santé publique e, in secondo luogo, di sottoporre al Conseil constitutionnel una questione di costituzionalità relativa agli articoli da L. 1110-5 a L. 1110-5-3 dello stesso codice. Tali disposizioni, infatti, nella parte in cui si astengono da istituire garanzie giuridiche atte a consentire a ciascuno, al momento della sua scelta e al di fuori di ogni situazione di irragionevole ostinazione o di fine vita, di poter porre fine ai propri giorni “consapevolmente, liberamente e con dignità", violerebbero una serie di principi costituzionali, tra cui il principio di salvaguardia della dignità della persona umana, il diritto al rispetto della vita privata, il "diritto all'autonomia personale" e il "diritto a morire con dignità", nonché il principio di fraternità e la "libertà di aiutare gli altri per scopi umanitari" (par. 2).

Il Conseil d’État ha rigettato la richiesta per due motivi.

In primo luogo, il Conseil d’État richiama la decisione del Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC con cui sono state già dichiarate costituzionali le disposizioni contestate e ricorda come da quel momento non è intervenuto alcun mutamento di circostanze tale da giustificare un nuovo esame di costituzionalità delle stesse disposizioni da parte del Conseil (par. 3).

In secondo luogo, il legislatore, nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto ad esercitare pienamente la competenza affidatagli dalla Costituzione e dunque una censura di incompetenza negativa a sostegno di una question prioritaire de constitutionnalité può essere sollevata solo rispetto a disposizioni risultanti da una legge già promulgata e a condizione che sia volta a contestare le inadeguatezze del sistema da esse istituito. La question prioritaire de constitutionnalité è infatti destinata a sottoporre al Conseil constitutionnel la conformità delle disposizioni legislative al rispetto dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione e di non obbligare il legislatore a legiferare su una materia diversa da quella disciplinata dalle disposizioni della legge impugnata (par. 4).

Le disposizioni in questione, infatti, regolano le cure palliative nonché il diritto ad una fine dignitosa, in contrasto con gli atti di accanimento terapeutico e dunque non hanno né lo scopo né l'effetto di riconoscere o disciplinare l'esercizio del "diritto di ogni persona a poter porre fine alla propria vivere consapevolmente, liberamente e con dignità” nel momento della propria scelta e al di fuori di ogni situazione di irragionevole ostinazione o di fine vita, come invece sostiene l'associazione ricorrente. 

In queste condizioni, conclude il Conseil d’État, quest'ultima non può invocare una question prioritaire de constitutionnalité che riguarda una materia diversa da quella disciplinata dalle disposizioni legislative censurate, né che tali disposizioni ledono il diritto da essa rivendicato, né che esse sarebbero viziate da incompetenza negativa per la mancata inclusione di norme che consentano l’esercizio di tale diritto. 

La sentenza è disponibile al seguente link e nel box download in lingua originale.

Rosa Signorella
Pubblicato il: Lunedì, 10 Ottobre 2022 - Ultima modifica: Lunedì, 01 Aprile 2024
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