Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso di una coppia che chiedeva di essere ammessa alla procreazione medicalmente assistita eterologa, dichiarando che la PMA di tipo eterologo è oggi una delle tecniche consentite per realizzare le finalità previste dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40.
A differenza di quanto stabilito nei mesi scorsi dai Tribunali di Milano e Trieste, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che dichiarare un neonato figlio di una donna che non lo ha partorito configuri il reato di alterazione di stato, anche se l’atto di nascita è stato creato all’estero e poi trascritto in Italia.
Il Giudice tutelare del Tribunale di Cagliari, pronunciandosi sulla richiesta dell’amministratore di sostegno di W.P., malato di SLA, ha autorizzato, previa assunzione del consenso attuale di W.P. (e in caso di sopravvenuta incapacità, del suo amministratore di sostegno), l’interruzione del trattamento di sostegno vitale mediante respirazione artificiale, previa sedazione.
Il Tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso di una coppia di coniugi, la moglie affetta da talassemia major e il marito portatore sano della stessa patologia, che si erano visti negare l’accesso alle tecniche di diagnosi genetica preimpianto (DGP).
Il giudice tutelare del Tribunale di Cagliari si è pronunciato sul ricorso di una donna, non affetta da alcuna patologia, che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno in caso di sua eventuale futura incapacità. Il ricorso viene accolto e la nomina dell’amministratore di sostegno è condizionata all’insorgenza dell’incapacità e limitata alla durata della patologia; l’incarico dell’amministratore nominato è di far rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento della ricorrente.
Il tribunale di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 5 e 12, commi 2,9 e 10 della L.40/2004 nella parte in cui, specificando che alla tecnica della PMA possono accedere le «coppie di sesso diverso» impediscono ad una coppia formata da soggetti dello stesso sesso di richiedere la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettifica di attribuzione di sesso) e il gamete femminile dell’altro.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente ha rappresentato come la propria identità di genere fosse andata definendosi sin dall’infanzia in senso maschile, conducendola, dopo aver ottenuto il divorzio dal marito (padre delle figlie minori), ad iniziare il programma per la riassegnazione del genere sottoponendosi alla terapia ormonale.
Il Tribunale di Firenze con ordinanza 166/2012 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al divieto contenuto nella legge 40/2004 di utilizzare embrioni sovrannumerari per finalità di ricerca (art. 13).
Il tribunale di Firenze – I sez. civile – ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 5 Legge n. 40/2004 nella parte in cui prevede che possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solamente le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate e conviventi.
Il Giudice per le indagini preliminari di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p., come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 242/2029 (caso Cappato e Antoniani), nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola il suicidio altrui alla circostanza che la persona che chiede di attuare il proposito suicidario sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Tale requisito, infatti, contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost.