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TAR Veneto - sent. 8 maggio 2015: illegittimo il limite di 43 anni per accedere alla PMA eterologa
8 maggio 2015

Il TAR Veneto ha annullato la delibera della Giunta Regionale nella parte in cui prevede, fra le condizioni di accesso alla PMA di tipo eterologo, il limite massimo di 43 anni per la donna.

Numero
R.G. 1747/2014
Anno
2015

In assenza di un intervento del legislatore statale, le Regioni si sono mosse al fine di disciplinare i livelli di assistenza per la PMA, in seguito alla sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionalmente illegittimo il divieto di utilizzo di gameti esterni alla coppia, nel caso sterilità assoluta di uno dei due partner o di entrambi. Il 4 settembre 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha quindi approvato un Documento contenente le linee guida da seguire a livello nazionale con precise indicazioni cliniche.

La Giunta regionale del Veneto ha fatto proprio il documento della conferenza Stato-Regioni, con la delibera n. 1645/14, stabilendo, in particolare, che l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita con donazione di gameti sono a carico del SSN fino al compimento del 43simo anno della donna.

I ricorrenti si erano rivolti alle strutture abilitate per l’esecuzione della PMA. In relazione alla loro specifica situazione, si rendeva necessario il ricorso alla procreazione di tipo eterologo. Tuttavia, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale oggetto del ricorso, i ricorrenti si vedevano opporre dalla struttura abilitata un diniego fondato sul superamento da parte della donna del limite di età fissato nell’atto.

La coppia presenta quindi un ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento della deliberazione della giunta regionale, nella parte in cui prevede un diverso limite di età per accedere alle due tecniche: l’atto regionale avrebbe infatti determinato «un diverso trattamento per le donne che ambiscono alla [PMA] di tipo omologo (che possono accedervi sino al compimento del cinquantesimo anno di età) e quelle che ambiscono a quella di tipo eterologo (che, proprio per effetto della precisazione operata dalla Regione in combinato con il contenuto del Documento recepito, debbono sottostare al limite del quarantatreesimo anno di età).

Nell’entrare nel merito della decisione, il Tar precisa che l’oggetto del ricorso concerne solamente il limite di età femminile per l’accesso alla PMA eterologa, fissato a 43 anni, diversamente dal limite d’età per l’accesso alla PMA senza donazione, fissato a 50 anni.

Quanto al requisito dell’età per accedere alle tecniche, i giudici amministrativi osservano che la norma nazionale non fissa un limite preciso, ma fa riferimento all’età potenzialmente fertile, condizione che deve valere sia per la PMA eterologa che per la PMA omologa. «Il contestato intervento della Regione, che ha diversamente disciplinato – per quanto interessa i ricorrenti – il profilo relativo all’età della donna per essere ammessa ai cicli di eterologa, si pone in evidente contrasto sia con la normativa statale (che non fa distinzioni), sia con i principi generali di eguaglianza, così come ricordati dalla stessa Corte Costituzionale proprio in occasione dell’affermata analogia delle due tecniche procreative assistite».

La distinzione d’età per l’accesso alle due tecniche viene ritenute non giustificata: « Nessuna argomentazione è stata svolta a supporto della scelta di differenziare l’accesso alle due tecniche, né sotto il profilo medico-scientifico, né sotto quello economico».

Il ricorso viene accolto e la delibera viene annullata in parte de qua, per violazione del principio costituzionale d’eguaglianza, de diritto alla genitorialità e alla salute.

La sentenza e il testo della delibera della Giunta regionale sono disponibili nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Venerdì, 08 Maggio 2015 - Ultima modifica: Martedì, 11 Giugno 2019
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