Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Regno Unito: la High Court ha emanato un parental order per maternità surrogata anche se i sei mesi previsti dalla legge per la richiesta del provvedimento erano già trascorsi. La Corte ritiene che interpretare la deadline come termine perentorio sia “almonst nonsensical”.
La Grand Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibile il ricorso di una donna che richiedeva la possibilità di vedersi prescrivere una dose letale di barbiturici. La decisione contraddice il precedente orientamento della seconda sezione che aveva invece accolto il ricorso facendo derivare dalla mancanza di chiarezza delle regole svizzere in merito alla possibilità di ottenere assistenza al suicidio una violazione dell’art. 8 della CEDU.
La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una coppia che aveva fatto ricorso in Ucraina a pratiche di maternità surrogata.
La Cour de Cassation francese ha stabilito che una donna ha il diritto ad adottare il figlio della sua compagna concepito attraverso le tecniche di riproduzione medicalmente assistita.
La registrazione e conservazione in forma informatica dei dati personali relativi alla salute dei donatori di sangue, anche senza il consenso dell’interessato, può essere effettuata da parte dei centri per le trasfusioni di sangue. La deroga al codice penale prevista dal codice della sanità pubblica non viola il principio costituzionale di legalità.
La Corte EDU ha condannato la Croazia per violazione dell’art. 8 CEDU in un caso relativo all’accertamento dell’incapacità di un soggetto disabile.
Secondo la Corte federale australiana, le sequenze genetiche isolate dal corpo umano sono brevettabili. La sentenza conferma una decisione del 2013 che riconosceva il diritto di Myriad Genetics di brevettare una sequenza isolata della mutazione del gene BRCA1, che è collegato all’aumento del rischio di sviluppare il cancro ereditario al seno e alle ovaie.
Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso di una coppia che chiedeva di essere ammessa alla procreazione medicalmente assistita eterologa, dichiarando che la PMA di tipo eterologo è oggi una delle tecniche consentite per realizzare le finalità previste dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40.
Sul ricorso d’urgenza presentato dai genitori genetici dei gemelli concepiti con PMA, i cui embrioni per errore sono stati impiantati nell’utero di un’altra donna, il giudice ha rigettato l’istanza con la quale i ricorrenti chiedevano di essere iscritti all’anagrafe come genitori dei neonati.
La Court of Protection di Londra ha riconosciuto che, considerate le circostanze del caso concreto, non rientri nel miglior interesse della paziente in stato di minima coscienza un ulteriore tentativo di attivazione di meccanismi artificiali di nutrizione e idratazione.