Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte EDU ha rilevato una violazione dell'art. 8 della Convenzione nella mancanza di consenso informato circa le conseguenze di un intervento abortivo.
La Corte Suprema della Western Australia ha riconosciuto il diritto di una vedova a recuperare e conservare lo sperma del defunto marito per consentirle di accedere alla procreazione assistita.
In un processo per violenza sessuale la Corte federale tedesca (Bundesgerichtshof) ha stabilito l'inutilizzabilità di dati provenienti da test genetici di massa che individuino solo un legame di parentela con l'imputato.
La Corte Suprema dell’Oklahoma ha confermato due decisioni dell’aprile 2012 (NOVA HEALTH SYSTEMS v. PRUITT e OKLAHOMA COALITION FOR REPRODUCTIVE JUSTICE v. CLINE) dichiarando l’incostituzionalità di due leggi statali che limitavano l’esercizio degli abortion rights.
Le industrie farmaceutiche e i loro rappresentanti non possono essere perseguiti per la promozione di medicinali per utilizzi non approvati.
La Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il divieto di fecondazione in vitro vigente in Costa Rica violasse i diritti alla privacy, alla libertà e integrità personale e al diritto a formare una famiglia, riconosciuto dal diritto internazionale (violazione degli aticoli 5.1, 7, 11.2 e 17.2, in relazione all’art. 1.1 della Convención Americana).
Il BGH tedesco ha dichiarato la nullità del brevetto (già concesso dallo European Patent Office) su cellule staminali progenitirici (precursori di neuroni) estratte da embrioni umani sulla base della legislazione brevettuale nazionale. Il Patentgesetz recepisce l’art. 6(2)(c) della direttiva europea EC/98/44 che esclude la brevettabilità degli embrioni umani.
La quarta sezione della Corte Edu ha rigettato all'unanimità il ricorso di Z per la violazione, da parte della Polonia, degli articoli 2, 8 e 14 della CEDU, a causa della morte della figlia Y dovuta al comportamento negligente del personale medico che l'aveva in cura.
Giovedì 8 novembre 2012, la Corte Suprema canadese ha deciso che il brevetto per il farmaco Viagra, della compagnia farmaceutica Pfizer Inc., non è più valido, aprendo così le porte alla concorrenza dei farmaci generici. La causa, iniziata da un'altra industria farmaceutica, la Teva Pharmaceutical Industries Ltd., è fondata sull'insufficiente indicazione delle componenti del principio attivo nel brevetto del farmaco.
La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha rilevato una doppia violazione dell'art. 8 CEDU da parte della Polonia, con riguardo alla determinazione delle condizioni d'accesso all'interruzione di gravidanza e in relazione alla divulgazione dei dati personali delle ricorrenti. Con riguardo alla sola ricorrente P sono è anche stata rilevata la violazione dell'art. 5, co. 1, e dell'art. 3 CEDU.