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TAR Lombardia - sent. 2271/2015: ticket per PMA eterologa
24 settembre 2015

Il TAR Lombardia ha dichiarato l’illegittimità delle delibere con le quali la Giunta della Regione Lombardia aveva stabilito di porre a carico delle coppie l’intero costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo. Secondo il TAR, l’attribuzione del costo totale delle prestazioni alla coppia finisce con il provocare la lesione del nucleo essenziale del diritto alla salute, inteso anche nella sua dimensione psichica, e della libertà di autodeterminarsi in ambito procreativo della coppia.

Numero
2271
Anno
2015

Il Tribunale, richiamando la recente giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza n. 162/2014), ha affermato che, “trattandosi di prestazione riconducibile a una pluralità di beni costituzionali – libertà di autodeterminazione e diritto alla salute – né il legislatore né, a maggior ragione, l’autorità amministrativa possono ostacolarne l’esercizio o condizionarne in via assoluta, la realizzazione, ponendo a carico degli interessati l’intero costo della stessa, al di fuori di ogni valutazione e senza alcun contemperamento con l’eventuale limitatezza delle risorse finanziarie”. Infatti, “il nucleo essenziale di un diritto fondamentale, qual è quello alla salute, cui la predetta prestazione va ricondotta, non può giammai essere posto in discussione, pur in presenza di situazioni congiunturali particolarmente negative”.

Soffermandosi sulla diversità di trattamento rispetto alle tecniche omologhe, per le quali la Regione prevede il pagamento del solo ticket, il TAR ne afferma l’irragionevolezza, in linea di continuità con la precedente giurisprudenza amministrativa (TAR Veneto sulla distinzione dei limiti di età per l’accesso alle due tecniche).

Il TAR ha invece rigettato la parte di ricorso, relativo alla decisione di sospendere le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti ai Centri di PMA, in quanto – secondo il tribunale – la sospensione “appare necessaria per consentire di adeguare gli standard operativi e le tecniche di effettuazione della PMA alle più moderne tecnologie e di adattare le procedure anche alla luce del recente riconoscimento della possibilità di ricorrere alla PMA di tipo eterologo”.

Nel box download il testo completo della decisione. 

Simone Penasa
Pubblicato il: Giovedì, 24 Settembre 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 12 Giugno 2019
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