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TAR Lombardia - sent. 650/2016: condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni nel caso Englaro
6 aprile 2016

Il Tar della Lombardia ha condannato la Regione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali per la decisione di impedire l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Milano nel 2008, in seguito alla pronuncia della Cassazione del 2007.

Numero
650
Anno
2016

A seguito dell’annullamento del provvedimento della Regione con il quale la Direzione Generale Sanità aveva negato la possibilità di accesso a una struttura regionale per ottenere il distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente Eluana Englaro (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460), veniva proposto ricorso per chiedere la condanna della Regione Lombardia al risarcimento dei danni.

Il Tar sottolinea che il provvedimento impugnato aveva illegittimamente vulnerato il diritto costituzionale di E.E. a rifiutare le cure, come rilevato dal Tribunale amministrativo stesso e, in sede d’appello, dal Consiglio di Stato. Il padre, sia in proprio sia in qualità di tutore di E.E., in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato, propone ricorso per la condanna della Regione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal provvedimento illegittimo.

In via preliminare, il Tar rileva l’inammissibilità dell’azione proposta dal ricorrente in qualità di tutore di E.E.: la legittimazione ad agire è, infatti, venuta meno con il decesso della donna. Sussiste, invece, la legittimazione ad agire in nome e per conto proprio presentata dal padre: il ricorso viene quindi valutato nel merito e ritenuto fondato.

Secondo il Tribunale amministrativo della Lombardia, sussistono tutti gli elementi costituitivi della responsabilità della pubblica amministrazione, in particolare:

-          Il fatto lesivo e la sua ingiustizia: consiste nell’impedimento all’esecuzione  dell’autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano, con decreto del 9 luglio 2008 (in seguito alla pronuncia della Cassazione n. 21748/2007), all’interruzione della nutrizione e idratazione artificiali.

-          L’elemento soggettivo e il nesso di causalità tra il comportamento della Pubblica Amministrazione e il danno ingiusto: il decreto della Corte d’Appello di Milano del 2008 conteneva l’ordine di eseguire la prestazione richiesta. La Regione si è rifiutata deliberatamente di farlo. Inoltre, il rifiuto della Regione si è concretizzato anche nell’emanazione di un apposito provvedimento, da parte della Direzione Generale della Sanità regionale. «Anche il nesso di causalità sussiste in quanto l’inottemperanza al giudicato civile prima, ed a quello amministrativo poi, ha determinato la protrazione di uno stato vegetativo permanente in capo al soggetto interessato e contro la sua volontà, con tutte le conseguenza che ne sono derivate».

Alla luce di tali elementi, il Tar quantifica il danno patrimoniale in 12.965,78 euro. Per quanto attiene, invece, alla quantificazione del danno non patrimoniale, il Tar rileva che il ricorrente, in qualità di padre di E.E., ha diritto al risarcimento del danno sia in nome proprio (per lesione del rapporto parentale) sia in quanto erede (per la lesione del diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine alla libertà di scelta di non ricevere cure).

La quantificazione del danno non patrimoniale può avvenire solo attraverso una valutazione in via equitativa e va effettuata tenendo conto sia della natura dolosa del rifiuto regionale (pur a fronte delle numerose iniziative giurisdizionali intraprese dal ricorrente), sia del non brevissimo lasso di tempo intercorso dal decreto della Corte d’Appello di Milano del 2008 all’effettiva interruzione delle cure. Il danno viene quindi quantificato in 20.000 euro, a titolo ereditario, e in 30.000 euro a titolo di danno iure hereditatis per lesione dei diritti fondamentali. Non viene riconosciuto il danno morale soggettivo subito dal ricorrente, poiché manca il nesso di causalità tra la condotta dell’amministrazione e le lesioni lamentate; viene invece riconosciuto un diritto al risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, che viene quantificato in 100.000.

Il testo della decisione è disponibile nel box dowwnload.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Mercoledì, 06 Aprile 2016 - Ultima modifica: Giovedì, 13 Giugno 2019
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