Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
 
            
    
    
      
  
    
  Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
 
            
    
    
      
  
    
  La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibili i ricorsi presentati da alcune coppie omosessuali aventi ad oggetto la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, poiché l’Autorità nazionale competente nega il riconoscimento legale del rapporto di filiazione tra i genitori d’intenzione e i figli nati tramite maternità surrogata.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Armenia, che non ha garantito i rimedi giudiziali adeguati attraverso i quali la vittima di un caso di malasanità possa far valere il suo diritto ad essere risarcita.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, dal momento che è stata negata la trascrizione nei registri dello Stato civile italiano del certificato di nascita formato all’estero di una minore, nata per mezzo della maternità surrogata, impedendo il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, per aver adottato, nei confronti di un soggetto vulnerabile, misure restrittive della libertà personale non adeguate e non proporzionali rispetto ai fini perseguiti, eccedendo il margine di apprezzamento riconosciutole dalla Convenzione.
Il 30 gennaio 2025 la Corte EDU, con una sentenza pilota, ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 2, CEDU in quanto, nonostante fosse a conoscenza dei rischi connessi alle attività illecite svolte nella c.d. Terra dei Fuochi, non ha adottato tempestivamente delle misure sufficienti ed adeguate al fine di prevenirne i danni.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che la Svizzera ha violato l’art. 8 CEDU, e in particolare il diritto alla vita privata del minore nato tramite gestazione per altri, non avendo previsto la possibilità di riconoscere il rapporto genitoriale tra il minore e il padre d’intenzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione da parte della Francia dell’art. 8 CEDU, poiché non sono state adottate garanzie procedurali sufficienti a tutelare l’interesse dei donatori di sangue in tema di trattamento dei dati sensibili, nello specifico di informazioni relative all’orientamento sessuale.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU da parte della Moldavia, in quanto l’ordinamento nazionale non è idoneo a tutelare i diritti riproduttivi di soggetti affetti da disabilità intellettive.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che il principio dell’anonimato assoluto dei donatori di gameti vigente in Francia prima del 2021 non è in contrasto con l'art. 8 CEDU, in quanto è stato adottato a seguito di un processo legislativo adeguatamente democratico.
La Corte di Strasburgo, per la prima volta, riconosce l’identità di genere alla stregua di un bene giuridico tutelabile nell’alveo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che lo Stato contraente che non preveda un procedimento per il suo riconoscimento giuridico violi l’articolo 8 della CEDU.