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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – K.K. e altri v. Danimarca: adozione del minore nato mediante maternità surrogata
6 dicembre 2022

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Danimarca, poiché l’ordinamento nazionale non è in grado di garantire il riconoscimento effettivo del rapporto di filiazione tra i minori nati mediante maternità surrogata e i genitori d’intenzione.

Numero
25212/21
Anno
2022

La parte ricorrente è una donna danese che si rivolge alla Corte EDU perché le viene negata la possibilità di procedere all’adozione di due minori, nati in Ucraina mediante maternità surrogata, che sono geneticamente figli della ricorrente e del marito. Giacché l’Autorità danese competente non ha autorizzato la registrazione del certificato di nascita estero, nel quale i coniugi compaiono in qualità di genitori d’intenzione, la donna ha tentato di avviare una procedura per l’adozione dei minori, ma anche quest’ultima è stata negata, poiché la legge danese pone un divieto d’adozione in tutti i casi in cui le parti si accordino affinché, come nel caso di specie, la madre surrogata ottenga una remunerazione.

Sebbene non sia dubbio che il diniego posto dalla Danimarca è un’intromissione nella vita privata e familiare degli individui, la fattispecie in oggetto è controversa al punto che ancora non esiste un consensus comune europeo, e da ciò ne consegue che il margine di apprezzamento degli Stati su questo tema risulta essere ampio. Al contempo, tuttavia, i giudici di Strasburgo ricordano che gli Stati devono sempre assicurare la tutela effettiva dei diritti garantiti dalla Convenzione, e in particolare, nel caso di specie, proteggere gli interessi primari del minore. Come già ribadito nella decisione Mennesson e Labassee v. Francia, proprio tale principio costituisce il limite alla discrezionalità del legislatore nazionale, oltre il quale si determinerebbe una violazione della Convenzione stessa.

Alla luce di ciò, la Corte verifica distintamente il rispetto della vita familiare e il rispetto della vita privata.

Per quanto riguarda la prima questione, non viene rilevata alcuna violazione della Convenzione, dacché la ricorrente e il marito hanno comunque ottenuto l’affidamento congiunto dei minori, ciò consentendo la conduzione di una vita familiare non significativamente compromessa.

Interrogandosi invece sul rispetto della vita privata, la Corte condivide l’interpretazione fornita dalla Corte suprema danese, in base alla quale il divieto assoluto previsto dalla norma nazionale è eccessivo, ed è perciò dovere dell’Autorità nazionale competente verificare caso per caso se la mancata adozione pregiudichi eccessivamente l’interesse del minore.

Secondo la Corte EDU, al fine di tutelare la vita privata dei minori, di cui è parte integrante il diritto al riconoscimento del legame di filiazione con i genitori d’intenzione, non è mandatoria la registrazione dell’atto di nascita redatto all’estero, invero lo status filiationis è suscettibile di tutela anche mediante altri mezzi giuridici, segnatamente quello dell’adozione. Non è invece altrettanto idoneo a garantire l’effettività del rapporto genitore-figlio lo strumento dell’affidamento congiunto, che non costituisce un’alternativa adeguata alla tutela del legame di filiazione.

Dal momento che, congiuntamente al divieto di adozione, la Danimarca non ha previsto alcuno strumento idoneo a riconoscere appieno il legame genitore-figlio, determinando così il mancato rispetto della vita privata dei due minori, i giudici di Strasburgo riscontrano la violazione dell’art. 8 CEDU.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 06 Dicembre 2022 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Aprile 2023
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