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Corte Europea dei diritti dell’uomo – Hämäläinen v. Finland: la Corte di Strasburgo stabilisce che subordinare il riconoscimento dell’identità di genere alla conversione del matrimonio in unione civile registrata non viola la CEDU
16 luglio 2014

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo afferma che la legge finlandese che subordina la rettificazione di attribuzione anagrafica del sesso al divorzio o alla conversione del matrimonio in unione civile registrata non viola gli articoli 8, 12 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Anno
2014

La pronuncia prende le mosse dal ricorso della sig.ra Hämäläinen, donna transgender di cittadinanza finlandese. La stessa, infatti, svariati anni prima di intraprendere il percorso di affermazione di genere, aveva contratto matrimonio con una donna e con essa avuto una figlia. La donna si era, poi, sottoposta ad un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e, nonostante ciò, si era vista negare il pieno riconoscimento della sua identità femminile da parte delle competenti autorità finlandesi.
Infatti, la legge finlandese in materia di rettificazione di attribuzione di sesso stabiliva come requisito per addivenire a tale risultato che il soggetto parte di un vincolo matrimoniale scegliesse, in accordo col coniuge, o di sciogliere il matrimonio mediante divorzio, o di convertire lo stesso in unione civile registrata tra persone dello stesso sesso.
Nel caso di specie, la sig.ra Hämäläinen e la sua coniuge non avevano intenzione di procedere secondo nessuna delle due modalità previste dalla legge, poiché entrambe caratterizzate dall’elemento comune della rottura del matrimonio, contrario alle loro convinzioni religiose.

Nel 2012, esauriti i rimedi interni, la sig.ra Hämäläinen adiva la Corte EDU, lamentando come l’impossibilità di vedersi giuridicamente riconosciuta in conformità alla propria identità di genere e mantenere contestualmente il vincolo matrimoniale intatto violasse l’articolo 8 della CEDU (diritto alla vita privata e familiare), l’articolo 12 della CEDU (diritto al matrimonio) e l’articolo 14 della CEDU (divieto di discriminazione).
La Corte EDU ha rigettato il ricorso, evidenziando come lo Stato finlandese assicurasse un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Difatti, secondo la Corte, la possibilità di convertire il matrimonio in unione civile registrata bilanciava ragionevolmente l’interesse individuale a vedersi riconosciuti secondo la propria identità di genere con quello statale a mantenere il matrimonio quale istituto riservato esclusivamente a coppie di sesso diverso.

Tale posizione è confermata, poi, dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo, alla quale il caso è stato deferito nel 2013 su richiesta della ricorrente.
La decisione della Grande Camera si fonda su due argomentazioni principali. In primo luogo, la stessa esclude che, in materia, sia registrabile l’esistenza di un consenso europeo e, quindi, riconosce ai singoli Stati un ampio margine di apprezzamento nel definire i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento giuridico dell’identità di genere.
In secondo luogo, viene evidenziato come il fatto che la legge finlandese operi un corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti sia dimostrato dal fatto che la conversione del matrimonio in unione civile non produce nessuna ripercussione pregiudizievole sulla tutela giuridica del nucleo familiare: restano invariati, difatti, i diritti di natura economica coinvolti, i diritti relativi alla genitorialità, i diritti pensionistici. L’unione civile registrata, cioè, sembra fornire alle coppie dello stesso sesso una tutela giuridica ragionevolmente equiparabile a quella fornita dal matrimonio alle coppie di sesso opposto e le piccole differenze sussistenti tra i due istituti non sono sufficienti per sostenere che lo Stato finlandese, con la disciplina legislativa considerata, non ottemperi all’obbligazione positiva posta dall’articolo 8 della CEDU per la tutela del diritto all’identità di genere.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Maria Vittoria Izzi
Pubblicato il: Mercoledì, 16 Luglio 2014 - Ultima modifica: Domenica, 01 Giugno 2025
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