Vai menu di sezione

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Gauvin-Fournis e Silliau v. Francia: legittimo il principio dell’anonimato assoluto dei donatori di gameti
7 settembre 2023

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che il principio dell’anonimato assoluto dei donatori di gameti vigente in Francia prima del 2021 non è in contrasto con l'art. 8 CEDU, in quanto è stato adottato a seguito di un processo legislativo adeguatamente democratico.

Numero
21424/16 e 45728/17
Anno
2023

I fatti e il quadro normativo francese.

La sig.ra Gauvin-Fournis e il sig. Silliau, entrambi nati tramite fecondazione eterologa (nella specie, mediante donazione di spermatozoi maschili), agiscono dinnanzi alla Corte EDU, rispettivamente nel 2016 e nel 2017, lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU in tema di rispetto della vita privata e familiare a causa dell’impossibilità di accedere alle informazioni sui loro padri biologici. 

In Francia, infatti, a partire dalla Loi de 1994 sulla bioetica, vigeva il principio dell’anonimato nella donazione di gameti e pertanto, i soggetti concepiti con fecondazione eterologa non potevano conoscere l’identità dei loro genitori biologici o ottenere informazioni su di loro se non nelle due eccezioni, riservate ai medici, in caso di necessità terapeutica o nel caso in cui al donatore fosse stata diagnosticata una grave anomalia genetica.

La legislazione francese è poi cambiata a partire dal 1° settembre 2022 con l’entrata in vigore della LOI n° 2021-1017 sulla bioetica. L’art. 5 della legge citata prevede oggi che il consenso espresso dei donatori alla registrazione della loro identità e ad un certo numero di informazioni non identificative (età, caratteristiche fisiche, paese di nascita etc.) sia condizione essenziale per effettuare la donazione stessa; in caso di rifiuto, tale donazione non potrà essere effettuata. Una volta maggiorenni, i soggetti nati tramite PMA possono dunque accedere a tali dati. Quanto, invece, alle persone nate da una donazione effettuata nel periodo di vigenza della precedente disciplina, queste potranno rinvolgersi alla Commissione nazionale che si occupa di gestire tali dati (la cd. CAPADD) che avrà il compito di contattare i donatori terzi per chiedere ed ottenere il loro consenso alla comunicazione dei dati.

Nel caso di specie i ricorrenti, nati negli anni ’80, quando era appunto in vigore il principio dell’anonimato assoluto del donatore, hanno cercato di ottenere informazioni sull'identità dei rispettivi padri biologici presso le autorità amministrative nazionali competenti. Tali informazioni, tuttavia, sono state negate, in un primo momento in ragione della sussistenza del principio dell’anonimato assoluto dei donatori e, successivamente all’entrata in vigore della LOI n. 2021-1017, poiché uno dei donatori risultava morto e i suoi dati non potevano conseguentemente essere comunicati «en l’absence de consentement personnel et exprès». Essendogli state così negate tali informazioni, i ricorrenti hanno dunque intrapreso delle azioni legali dinanzi ai giudici amministrativi nazionali, ricorsi respinti alla luce della giurisprudenza costante del Conseil d'État che ha confermato la legittimità del regime di anonimato assoluto dei donatori.

La decisione della Corte.

La Corte di Strasburgo ha affermato che lo scopo essenziale dell'art. 8 è quello di proteggere l'individuo contro l'ingerenza arbitraria delle autorità pubbliche. Ciò prevede anche degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita privata o familiare. Tuttavia, in entrambi i casi, occorre considerare il giusto equilibrio da mantenere tra interessi concorrenti; analogamente in entrambe le ipotesi, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (par. 103).

In sostanza, la questione che la Corte doveva risolvere era se l’obbligo positivo – derivante dall’articolo 8 della CEDU – di garantire l’effettivo rispetto della vita privata imponesse alle autorità francesi di rivelare ai ricorrenti i dettagli relativi ai loro padri, nonostante il principio dell’anonimato dei donatori di gameti.

In linea con il suo approccio in relazione ai casi che coinvolgono questioni eticamente sensibili, la Corte ha ribadito che quando non esiste consenso all’interno della società democratica e quando la questione solleva delicate questioni morali o etiche, al legislatore nazionale deve essere riconosciuto un ruolo rilevante.

Sulla base di tale premessa, la Corte ha spostato l'attenzione da un «controllo di merito» a un «controllo procedurale» e dunque, per valutare la compatibilità della normativa francese contestata con l'articolo 8 della CEDU, è andata a verificare se tale normativa fosse il risultato di un processo democratico.

A questo proposito, la Corte ha osservato che ogni legge francese sulla bioetica è stata redatta a seguito di dibattiti approfonditi, nonché di consultazioni pubbliche in cui tutti i punti di vista sono stati presi in considerazione e gli interessi e i diritti in gioco sono stati ponderati nel modo più uniforme possibile (par. 118).

In conclusione, la Corte, pur ribadendo che le pretese di accesso alle origini da parte delle persone concepite tramite PMA trovano sempre più sostegno nella sua giurisprudenza e che il mantenimento del principio dell’anonimato assoluto dei donatori si dimostra alquanto anacronistico a fronte dell’avanzare delle nuove tecnologie (par. 122), ha concluso che comunque il legislatore aveva debitamente ponderato gli interessi pubblici in gioco rispetto a quelli dei ricorrenti mediante un processo di riflessione informato e graduale. Di conseguenza, non può essere riscontrata la violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Francia.

A questo link e nel box download il testo della decisione.

Link correlati:

Rosa Signorella
Pubblicato il: Giovedì, 07 Settembre 2023 - Ultima modifica: Sabato, 30 Marzo 2024
torna all'inizio