Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Europea dei Diritti umani ha stabilito che il contenimento prolungato, non necessario e non utilizzato come ultima risorsa per pazienti psichiatrici è considerabile come lesivo dell’art. 3 CEDU integrando la fattispecie di trattamenti inumani e degradanti.
La Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Viene rilevato, infatti, che integri trattamento disumano e degradante nei confronti di un detenuto la mancata fornitura, durante la permanenza in carcere, delle cure adeguate al mantenimento del suo stato di salute, nel caso di specie integrate da cicli regolari di fisioterapia e consegna di un busto per la schiena.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha escluso, per quattordici voti a tre, la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU da parte del Regno Unito, nel caso riguardante l’espulsione di una cittadina ugandese gravemente malata di AIDS.
Prosegue la vicenda giudiziaria che aveva visto la Chamber della Second Section della Corte EDU pronunciare sentenza di condanna nei confronti del Belgio per violazione dell’art. 3 CEDU, sulla base del fatto che la mancanza della possibilità per il ricorrente di essere curato da un medico capace di esprimersi nella sua lingua (il tedesco), senza speranza di cambiamento, gli ha cagionato un dolore eccedente il livello di sofferenza intrinseco alla detenzione, tale da costituire un trattamento inumano e degradante, rigettando per il resto le istanze relative ad una possibile violazione dell’art. 5 CEDU [Rooman v. Belgio (Application no. 18052/11), § 91]. Viene adìta in appello dall’attore (parzialmente soccombente in primo grado) la Grand Chamber, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 5 e sul suo rapporto con l’art. 3, data l’inerenza al caso concreto di entrambe le fattispecie.
In un caso riguardante il decesso di un detenuto malato di AIDS a pochi giorni dal suo rilascio, la Corte EDU ha accertato la violazione degli articoli 2 e 3, nonché dell’art. 34, della Convenzione, da parte dell’Ucraina.
La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che gli obblighi vaccinali per minori di età previsti dalla legislazione della Repubblica Ceca rientrino nel margine di apprezzamento statale e non contrastino pertanto con il diritto al rispetto della vita privata protetto dall'art. 8 della Convenzione.
Il 30 gennaio 2025 la Corte EDU, con una sentenza pilota, ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 2, CEDU in quanto, nonostante fosse a conoscenza dei rischi connessi alle attività illecite svolte nella c.d. Terra dei Fuochi, non ha adottato tempestivamente delle misure sufficienti ed adeguate al fine di prevenirne i danni.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Georgia, poiché l’insufficiente chiarezza della legge nazionale sul riconoscimento del cambio di genere comporta la non effettività del diritto di rettifica del genere riconosciuto ai cittadini transgender.
Il 24 agosto 2021 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari, da parte di 672 lavoratori francesi, in tema di vaccinazione obbligatoria, poiché tali misure esulano dal campo applicativo di cui all’articolo 39 del Regolamento della Corte.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso di due genitori che lamentavano l’illegittimità della sospensione dei trattamenti di sostegno vitale nei confronti della loro figlia minore, ritenendola invece legittima e compatibile con le norme della Convenzione.