Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha riscontrato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, dal momento che è stata negata la trascrizione nei registri dello Stato civile italiano del certificato di nascita formato all’estero di una minore, nata per mezzo della maternità surrogata, impedendo il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia, per aver adottato, nei confronti di un soggetto vulnerabile, misure restrittive della libertà personale non adeguate e non proporzionali rispetto ai fini perseguiti, eccedendo il margine di apprezzamento riconosciutole dalla Convenzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che la Svizzera ha violato l’art. 8 CEDU, e in particolare il diritto alla vita privata del minore nato tramite gestazione per altri, non avendo previsto la possibilità di riconoscere il rapporto genitoriale tra il minore e il padre d’intenzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione da parte della Francia dell’art. 8 CEDU, poiché non sono state adottate garanzie procedurali sufficienti a tutelare l’interesse dei donatori di sangue in tema di trattamento dei dati sensibili, nello specifico di informazioni relative all’orientamento sessuale.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU da parte della Moldavia, in quanto l’ordinamento nazionale non è idoneo a tutelare i diritti riproduttivi di soggetti affetti da disabilità intellettive.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che il principio dell’anonimato assoluto dei donatori di gameti vigente in Francia prima del 2021 non è in contrasto con l'art. 8 CEDU, in quanto è stato adottato a seguito di un processo legislativo adeguatamente democratico.
In data 12 marzo 2020 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha espresso due giudizi di manifesta infondatezza in due casi sollevati contro la Svezia da aspiranti ostetriche che si sono viste negare il diritto di obiezione di coscienza all'interruzione volontaria di gravidanza.
Basandosi su un esame preliminare del merito dei casi, il comitato di tre giudici incaricato dell’esame dell’ammissibilità ha deciso che la mancata tutela dell’obiezione di coscienza delle ricorrenti non costituisce violazione degli articoli 9, 10 e 14 della CEDU e ha, pertanto, rigettato i due ricorsi in quanto manifestamente infondati.
Nel caso Haugen v. Norvegia la Corte EDU ha ravvisato una violazione degli art. 2 (diritto alla vita) e art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione in quanto le autorità norvegesi non hanno tenuto una condotta tale da evitare il suicidio di un soggetto affetto da disturbi psichiatrici durante la sua detenzione carceraria.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte della Danimarca, poiché l’ordinamento nazionale non è in grado di garantire il riconoscimento effettivo del rapporto di filiazione tra i minori nati mediante maternità surrogata e i genitori d’intenzione.
La Corte EDU ha respinto il ricorso di un medico danese, condannato per il reato di assistenza al suicidio, dichiarando insussistente il contrasto con l’articolo 10 della CEDU, che tutela la libertà di espressione.