Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
 
            
    
    
      
  
    
  Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
 
            
    
    
      
  
    
  Il 7 gennaio si è tenuta l’udienza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Lambert et autres c. France (no. 46043/14).
Nel caso Mandet v. France la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è espressa su un caso riguardante un presunto padre biologico che voleva vedere riconosciuta in giudizio la propria paternità, nonostante l’opposizione del figlio.
Con la sentenza del 13 dicembre 2016 la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha specificato l’ambito di applicazione degli articoli 2, 3 ed 8 Cedu, in un caso concernente la emissione di un ordine di rimpatrio in Georgia nei confronti di un soggetto residente in Belgio, gravemente malato, ma non in immediato rischio di vita.
Trasfondere sangue ad un testimone di Geova durante l’esecuzione di operazioni in regime di emergenza urgenza, nonostante il rifiuto del paziente stesso, costituisce violazione dell’art. 8 CEDU letto alla luce dell’art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione).
La Corte EDU ha stabilito che revocare l’affidamento a una persona in quanto transgender viola l’art. 8 CEDU poiché – tra le altre - i diritti dei minori dati in affidamento prevalgono su tutti gli interessi, sulle convenzioni socioculturali e sulle tradizioni nazionali contrarie all’affidamento di minori a una persona trans.
Secondo i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non viola l’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) lo Stato che si rifiuti di sostituire sul certificato di nascita del richiedente la menzione “sesso maschile” con la menzione “genere neutro” o “intersessuale”.
Il 10 luglio 2025 la Grand Chambre della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso Semenya v. Svizzera, concludendo per la violazione dell’art. 6, diritto a un giusto processo, rigettando le questioni relative al divieto di non discriminazione e al rispetto della vita privata e personale.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato che la Francia non ha violato l’art. 8 CEDU, dal momento che il divieto assoluto di fecondazione post mortem e il divieto di trasferimento transfrontaliero dei gameti del marito defunto sono scelte discrezionali del legislatore che non eccedono il libero apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla Convenzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, per rivendicare lo status di vittima ai sensi dell’art. 34 CEDU nel contesto di denunce relative a danni o rischi di danni derivanti da presunte inadempienze dello Stato nella lotta ai cambiamenti climatici, un ricorrente deve dimostrare di essere personalmente e direttamente colpito dalle inadempienze contestate.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rilevato la violazione dell'articolo 3 CEDU da parte del Regno Unito, per il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di un detenuto sieropositivo, malato di AIDS allo stadio terminale, che nel Paese d'origine non avrebbe avuto accesso alle terapie già intraprese (ric. n. 30240/96).