Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte EDU esamina il caso di una persona che – dopo aver ottenuto la modifica dei propri caratteri sessuali e dei propri dati anagrafici da maschili a femminili – si era vista rifiutare dal Registrar General la modifica dell’atto di nascita.
La Corte EDU ha stabilito che revocare l’affidamento a una persona in quanto transgender viola l’art. 8 CEDU poiché – tra le altre - i diritti dei minori dati in affidamento prevalgono su tutti gli interessi, sulle convenzioni socioculturali e sulle tradizioni nazionali contrarie all’affidamento di minori a una persona trans.
La causa prende le mosse dal rifiuto opposto dall’assicurazione sanitaria di una persona transgender (nata nel 1937) alla copertura delle spese concernenti la riassegnazione chirurgica del sesso. In particolare, la compagnia aveva preteso periodo di osservazione di due anni, esprimendo altresì dubbi sull’appropriatezza del trattamento, in considerazione dell’alto rischio di complicazioni post-operatorie dovuto all’età avanzata.
La Cassa mutua di assicurazione sanitaria (Krankenkasse) aveva rifiutato al ricorrente il rimborso delle spese per il trattamento ormonale di affermazione di genere e per l’intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Il rigetto si fondava sul presupposto che la transessualità non fosse una condizione sufficientemente provata e che l’intervento non fosse medicalmente necessario. Tale decisione, tuttavia, era stata confermata dall’autorità giudiziaria nazionale, secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato l’imprescindibilità dell’intervento chirurgico, anche con riferimento all’ipotetica sufficienza di un mero approccio psicoterapeutico. La perizia medica ordinata dalle autorità nazionali aveva concluso che l’intervento chirurgico avrebbe migliorato la situazione sociale della ricorrente, ma quest’ultima conclusione non poteva considerarsi – a detta del plesso nazionale – “una chiara affermazione della […] necessità dal punto di vista medico”.
La causa prende le mosse da un caso di un cittadino della ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, che aveva intrapreso un percorso per l’affermazione del genere maschile, promuovendo istanza al Ministero dell’Interno. Quest’ultimo, tuttavia, accordava la modifica del nome, ma non quella del sesso assegnato alla nascita, che rimaneva invariato in tutti i documenti identificativi. Prendeva così il via un’articolata vicenda burocratica e giurisprudenziale, resa complessa dall’assenza di una normativa in materia di modifica del genere anagrafico assegnato alla nascita, nonché dalla richiesta – da parte delle autorità amministrative nazionali – della riassegnazione chirurgica del sesso.
Secondo i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non viola l’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) lo Stato che si rifiuti di sostituire sul certificato di nascita del richiedente la menzione “sesso maschile” con la menzione “genere neutro” o “intersessuale”.
Il 10 luglio 2025 la Grand Chambre della Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sul caso Semenya v. Svizzera, concludendo per la violazione dell’art. 6, diritto a un giusto processo, rigettando le questioni relative al divieto di non discriminazione e al rispetto della vita privata e personale.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato che la Francia non ha violato l’art. 8 CEDU, dal momento che il divieto assoluto di fecondazione post mortem e il divieto di trasferimento transfrontaliero dei gameti del marito defunto sono scelte discrezionali del legislatore che non eccedono il libero apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla Convenzione.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che, per rivendicare lo status di vittima ai sensi dell’art. 34 CEDU nel contesto di denunce relative a danni o rischi di danni derivanti da presunte inadempienze dello Stato nella lotta ai cambiamenti climatici, un ricorrente deve dimostrare di essere personalmente e direttamente colpito dalle inadempienze contestate.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rilevato la violazione dell'articolo 3 CEDU da parte del Regno Unito, per il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di un detenuto sieropositivo, malato di AIDS allo stadio terminale, che nel Paese d'origine non avrebbe avuto accesso alle terapie già intraprese (ric. n. 30240/96).