Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Lo Stato italiano è stato citato in giudizio per le sue inadempienze in materia climatica, ma il Tribunale Civile di Roma dichiara il proprio difetto assoluto di giurisdizione per mancanza assoluta di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata.
Il Tribunale dei minori di Trento ha accolto un ricorso per adozione in casi particolari presentato da un uomo nei confronti del figlio biologico del compagno unito civilmente.
Il Tribunale dell’Aquila ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro del ricorrente, sanzione che era stata applicata dal datore di lavoro alla luce del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), dal momento che il lavoratore aveva rifiutato la somministrazione del vaccino contro il Covid-19.
L’amministratore di sostegno non può essere autorizzato in nome e per conto del beneficiario in coma a contrarre matrimonio, nemmeno se quest’ultimo conviveva da anni con la compagna e aveva manifestato più volte la sua intenzione di sposarsi.
Il Tribunale di Ancona ha accolto il reclamo avanzato contro la precedente ordinanza del 26 marzo 2021 e ha ordinato all’Azienda Sanitaria Unica Regionale di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019 per l’aiuto al suicidio e l’idoneità del medicinale individuato dal paziente.
Il Tribunale di Ancona ha ordinato all’Azienda Sanitaria Unica Regionale di verificare, previa acquisizione del parere del Comitato etico competente, la sussistenza dei presupposti per l’operatività della causa di non punibilità del suicidio assistito previsti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019.
Nell’ambito di un procedimento civile, una paziente e il marito chiedevano che fosse accertata la responsabilità dei medici che avevano assistito la donna. Secondo i ricorrenti, infatti, i sanitari avevano preferito un’opzione terapeutica contraria alle linee guida e non avevano fornito adeguate spiegazioni alla paziente, violando il principio del consenso informato. Il Tribunale di Ancona ha rigettato tutte le domande avanzate dagli attori, non essendo provata la condotta negligente dei medici.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto il diritto di un soggetto titolare di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, D. Lgs. 286/1998 alla corresponsione dell’assegno unico universale e conseguentemente, dichiarato discriminatoria la condotta dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e condannato quest’ultimo al pagamento di quanto dovuto.
Il giudice tutelare del Tribunale di Cagliari si è pronunciato sul ricorso di una donna, non affetta da alcuna patologia, che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno in caso di sua eventuale futura incapacità. Il ricorso viene accolto e la nomina dell’amministratore di sostegno è condizionata all’insorgenza dell’incapacità e limitata alla durata della patologia; l’incarico dell’amministratore nominato è di far rispettare le dichiarazioni anticipate di trattamento della ricorrente.
Il Giudice per le indagini preliminari di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p., come modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 242/2029 (caso Cappato e Antoniani), nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola il suicidio altrui alla circostanza che la persona che chiede di attuare il proposito suicidario sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Tale requisito, infatti, contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 Cost.