Il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto il diritto di un soggetto titolare di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, D. Lgs. 286/1998 alla corresponsione dell’assegno unico universale e conseguentemente, dichiarato discriminatoria la condotta dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e condannato quest’ultimo al pagamento di quanto dovuto.
Tribunale di Busto Arsizio – sentenza 159/2026 – assegno unico universale e permesso per cure mediche
2 marzo 2026
Un soggetto titolare di permesso per cure mediche ha presentato istanza all’INPS per la corresponsione dell’assegno unico universale in relazione alle figlie minorenni. L’INPS ha negato la sussistenza di tale diritto in quanto l’assegno unico universale rappresenta «una prestazione accessoria ed eventuale, integrativa di sostegno ad un livello reddituale già sempre sussistente» e dunque, riconoscibile soltanto ai titolari di permesso di soggiorno caratterizzati da stabilità, mentre il permesso di soggiorno per cure mediche è caratterizzato da una temporalità legata alla durata della malattia.
Pertanto, l’istante ha proposto ricorso contro il diniego dell’INPS.
Il giudice anzitutto ha constatato che il ricorrente è in attesa di rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche in virtù della convertibilità del permesso per cure mediche ex art. 6, comma 1-bis e art. 19, comma 2, lett. d-bis, D. Lgs. 286/1998.
Ha osservato poi che la norma che disciplina i requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno per la corresponsione dell’assegno unico universale – art. 2 lett. f n.1, Legge del 1 aprile 2021, n. 46 - richiama tra i titoli il “permesso unico lavoro”, anziché il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Secondo l’interpretazione della giurisprudenza nazionale, tale espressione non deve essere intesa come comprensiva della sola “titolarità di permessi di lavoro” ma deve essere estesa anche ai «titolari di un permesso che “consente di lavorare” (Tribunale di Milano, sentenza n. 5838/2025)».
Il ricorrente, qualificandosi come «cittadino di paese terzo che è stato ammesso in uno Stato membro ai fini diversi dell’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, al quale è consentito lavorare e che è in possesso di un permesso di soggiorno (…)», rispetta i requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dalla relativa normativa.
Infatti, il ricorrente ha diritto di beneficiare «dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne … i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004» e l’assegno unico universale rientra in tale ambito.
Alla luce di queste considerazioni, il giudice ha dichiarato discriminatorio il diniego di corresponsione dell’assegno unico universale al ricorrente e ha riconosciuto il diritto dello stesso a percepirlo.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.