Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Il Tribunale di Roma, in conformità con il d.lgs n. 150/2015 (c.d. Jobs Act), ha riconosciuto il diritto di ottenere l’esenzione dal ticket ad una donna inoccupata, ribadendo l’equiparazione tra inoccupati e disoccupati ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale.
Il Giudice Tutelare di Roma ha ritenuto che, qualora non vi sia contrasto tra l’amministratore di sostegno e il medico curante sull’opportunità di interrompere i trattamenti di sostegno vitale del malato incapace (art. 3 comma 5, legge n. 219 del 2017), il rifiuto dei trattamenti sanitari vitali può essere esercitato esclusivamente dall’amministratore.
Il Tribunale di Roma ha ordinato al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tramite l’Ambasciata italiana a Tripoli, di rilasciare un visto di ingresso in Italia a favore di un minore non accompagnato versante in precarie condizioni di salute.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 4 ottobre 2024, ha rigettato la domanda risarcitoria di una donna nei confronti della struttura sanitaria che aveva omesso di informarla del suo stato di gravidanza, in quanto ha ritenuto che l’aver praticato un aborto l’anno precedente e l’essersi sottoposta ad un intervento di sterilizzazione tubarica contestualmente alla gravidanza non costituiscono delle presunzioni da cui poter ricavare la sussistenza della volontà abortiva.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con l’ord. 27 gennaio 2021, ha rigettato il reclamo avverso l’ord.11 ottobre 2020, autorizzando così l’impianto degli embrioni crioconservati prima della separazione della coppia, anche contro la volontà dell’ex marito.
Il giudice del lavoro di Taranto autorizza l'infusione di cellule staminali a un paziente malato di SLA. Le cellule, elaborate secondo il metodo proposto dalla Stamina Foundation, dovranno essere prodotte in una delle cell factories autorizzate, individuata dall'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. Contestualmente all'autorizzazione il giudice solleva questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale di Termini Imerese ha condannato un medico di una struttura ospedaliera per aver effettuato una trasfusione di sangue nonostante il rifiuto espresso dalla paziente Testimone di Geova. Nella sentenza viene evidenziata la centralità del consenso informato del paziente in assenza del quale il medico non può attuare un trattamento; il Tribunale sottolinea che al medico non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell’ammalato.
Il GIP del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla procura con riferimento al procedimento intrapreso nei confronti di due medici che avevano proceduto ad una emotrasfusione su un paziente, testimone di Geova, che aveva ripetutamente espresso il proprio dissenso in relazione al trattamento.
Il giudice ha accolto il ricorso di una coppia assolutamente infertile (per la quale è necessario il ricorso alla PMA di tipo eterologo), ordinando all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento di erogare tali prestazioni terapeutiche «alle medesime condizioni economico-amministrative» previste per quelle di tipo omologo.
Il Tribunale di Trento stabilisce l’inapplicabilità della legge di cittadinanza straniera a difesa dei diritti personali dell’individuo qualora la stessa si dimostri contraria all’ordine pubblico nazionale. Nel caso in esame, infatti, si rileva una discrasia tra disciplina brasiliana e italiana in materia di cambiamento di attribuzione di sesso nei certificati di stato civile.
Inoltre, in ossequio a quanto stabilito dalle precedenti pronunce della Corte Costituzionale - segnatamente sent. 221/2015, 180/2017 e 143/2024 - e dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 2015 n. 15138, il Tribunale afferma la non necessità di modificazione chirurgica dei tratti sessuali ai fini del riconoscimento della rettificazione del genere. Da ciò consegue, inoltre, una dichiarata irragionevolezza dell’obbligo di autorizzazione da parte del Tribunale necessario per procedere all’intervento di riassegnazione del sesso, in tutti quei casi in cui quest’ultimo si svolga a seguito della già riconosciuta rettifica del nome e del genere dell’individuo.