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Tribunale di Milano - ord. 13 luglio 2017: PMA con diagnosi genetica pre-impianto e relativo onere finanziario
13 luglio 2017

In data 13 luglio 2017, a fronte dei reclami sollevati ex art 669 terdecies c.p.c.da parte del Ministero della Salute e del Policlinico di Milano avverso l’ordinanza 18 aprile 2017, il Tribunale di Milano si è pronunciato sull’accesso alla diagnosi genetica pre impianto nell’ambito delle procedure di PMA e sulla sua erogazione da parte delle strutture sanitarie pubbliche.

Numero
20991
Anno
2017

Il caso che ha dato origine alla vicenda giuridica riguarda una coppia lombarda affetta da malattia genetica grave (esostosi), la quale aveva citato in giudizio il Policlinico di Milano per aver respinto, a causa della mancanza di necessaria strumentazione e delle specifiche competenze necessarie, la loro richiesta di diagnosi genetica pre impianto con selezione degli embrioni sani ai fini del ricorso a PMA. A seguito dell’intervenuta sentenza n. 96/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt 1, comma 1 e 2, 4 comma 1 della legge 40/2004 nella parte in cui non permetteva alle coppie fertili – portatrici di grave malattia genetica di cui all’art 6 comma 1, lett. b) della legge n.192/1978 – l’accesso a PMA con precedente diagnosi genetica, il Tribunale di Milano aveva imposto alla struttura ospedaliera l’erogazione della prestazione in via diretta o, in caso di impossibilità, in via indiretta mediante ricorso ad altre strutture del Sistema Sanitario Nazionale.

Nel rispondere alle doglianze del Ministero delle Salute, il quale metteva in dubbio la legittimità della prestazione di PGD a causa della persistente mancanza dell’intervento legislativo auspicato dalla Corte Costituzionale, il Tribunale lombardo ha ribadito il carattere additivo di principio della sentenza della Consulta e pertanto “il compito [dei giudici] di dare seguito, nella concretezza dei rapporti giuridici, al principio enunciato nella decisione di legittimità costituzionale”.

Il vero elemento innovativo risiede però nelle conclusioni tratte dal Tribunale a seguito del reclamo del Policlinico, il quale richiedeva maggiori chiarimenti circa la precisazione dei soggetti ai quali spetta l’onere finanziario della prestazione fornita in via indiretta ai ricorrenti. Nel caso di specie, a causa della mancanza di risorse umane e tecnologiche, la PGD non poteva infatti essere erogata né dal Policlinico parte in causa né da altre strutture sanitarie presenti in Lombardia. Secondo il Tribunale, al fine di garantire l’effettività del diritto in capo alla coppia ricorrente, un’altra regione italiana con strutture idonee avrebbe fornito quanto richiesto: “qualora la struttura sanitaria pubblica dovesse trovarsi nell’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria tempestivamente in forma diretta, tale prestazione p[uò] essere erogata in forma indiretta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, mediante il ricorso ad altre strutture sanitarie, eventualmente anche estranee al territorio della Regione Lombardia, previa adozione di ogni comportamento a ciò necessario, con iniziale onere a carico della Regione Lombardia, luogo di residenza [dei soggetti interessati]”.

Il Tribunale di Milano, pur affermando che “non rientra tra i compiti dell’autorità giudiziaria indicare l’“organo pagante” una volta accertato e riconosciuto che l’onere spetta al Servizio Sanitario Nazionale”, dichiara la necessità di far prevalere la tutela effettiva del diritto fondamentale alla salute dei richiedenti – art 32 Cost. – su eventuali “rifiuti o dilazioni di natura puramente economica” che a questo potrebbero essere opposti.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Francesca Bortolin
Pubblicato il: Giovedì, 13 Luglio 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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