Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Con una sentenza resa in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dallo Stato contro una legge della Regione Puglia, la Corte ha deciso una questione relativa inter alia alle esenzioni dai ticket per visite ed esami per talune categorie di pazienti.
L'oggetto del giudizio sono gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia n. 19/2010, in materia di bilancio di previsione per il 2011. Le disposizioni impugnate dalla Stato hanno diversi oggetti e finalità, fra cui l'esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici per alcune categorie di soggetti, per motivi di reddito.
La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 legge 21/2007 della Regione Piemonte (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti) per violazione dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione, ribadendo che il consenso informato ha natura di diritto fondamentale della persona. La norma oggetto di impugnazione delineava i confini del consenso per la somministrazione di specifici farmaci ai minori, specificando sia requisiti oggettivi (forma e modalità), sia soggettivi (ruolo dei genitori/tutori e dei medici).
In data 15 febbraio 2022, la Corte costituzionale ha diffuso un comunicato che anticipa il contenuto della sentenza che dichiara l’inammissibilità del quesito referendario sull’omicidio del consenziente.
La Corte costituzionale, in considerazione delle difficoltà e delle carenze nell’attuazione del ricovero presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ha chiesto ai Ministeri di giustizia e salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e al Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio una relazione esplicativa a riguardo.
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, promosso da un senatore nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla delibera n. 406/XVIII del 13.10.2021 del Collegio dei questori del Senato, avente ad oggetto l’obbligo di possedere il green pass per accedere ai lavori parlamentari.
Con la sentenza 10/2024 viene dichiarata, ad opera della Corte costituzionale, l’illegittimità dell’art. 18, legge 26 luglio 1975, n. 354 limitatamente alla parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino motivi di sicurezza, esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d’appello di Torino in rapporto agli articoli 2 e 3 della Costituzione: la legittimazione ad impugnare il riconoscimento del figlio da parte di colui che lo abbia fatto nella consapevolezza nella sua non veridicità (c.d. riconoscimento per compiacenza), senza concedere la medesima possibilità a chi abbia acconsentito al concepimento con fecondazione assistita eterologa, non costituisce irragionevole disparità di trattamento.
Nella sent. n. 129/2023 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione dell’art. 1 comma 1 della legge n. 210 del 1992, censurata nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia vertenti l’art. 4, co. 1, del d.l. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), in relazione all’art. 32 della Costituzione, e degli artt. 1 della l. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento) e 4 del d.l. 44/2021, con riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione.
Nella sent. n. 143/2024 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione circa la mancata previsione di un “terzo genere” mentre accoglie la censura relativa all’irragionevolezza dell’autorizzazione del Tribunale al trattamento chirurgico se la rettificazione è già compiuta.