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Corte costituzionale – sent. 25/2025: esenzione delle persone con gravi disabilità dalla prova di conoscenza della lingua per la concessione di cittadinanza italiana
7 marzo 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 L. n. 91/1992 nella parte in cui non esonera dalla prova di esame di lingua italiana i richiedenti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico attestate mediante certificazione.

Numero
25
Anno
2025

Nel 2024, il TAR per l’Emilia-Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 9.1 L. n. 91/1992: esso dispone la subordinazione della concessione della cittadinanza italiana al possesso, da parte dello straniero o apolide per matrimonio o naturalizzazione, della conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al B1 QCER, certificata da un titolo di studio o da apposita certificazione linguistica.
Il giudice a quo è stato chiamato a decidere dell’impugnazione da parte di cittadina straniera di un provvedimento prefettizio con il quale le era stata negata la cittadinanza per mancato possesso del requisito linguistico B1, nonostante una certificata disabilità cognitiva.

La Corte costituzionale rileva come la ratio dell’introduzione della competenza linguistica come requisito per la concessione dello status di cittadino sia quella di riscontrare un rilevante grado di integrazione dello straniero nella comunità nazionale in cui è richiesto di accoglierlo. Proprio in quest’ottica, il legislatore ha previsto due casi di esonero dal riscontro di suddetta abilità linguistica, esenzioni che si giustificano con la circostanza che, in entrambi i casi, lo straniero dia prova di una conoscenza dell’italiano seppur al livello «elementare» (A2) e, dunque, inferiore a quello richiesto per la cittadinanza e avere così avviato un percorso di inserimento nel tessuto sociale.

Con riferimento a queste esenzioni, vi sono anche altre norme che dispensano lo straniero che presenti disabilità gravemente limitative della possibilità di acquisire la conoscenza dell’italiano dalla prova di conoscenza linguistica: in particolare, l’art. 1, comma 3, lett. b), d.m. 7 dicembre 2021 esclude in questi casi la necessità del superamento del test linguistico per il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.

L’art. 9.1 L. n. 91/1992, non prevedendo alcuna deroga per i casi in cui lo straniero sia affetto da gravi disabilità limitative della possibilità di acquisire la conoscenza dell’italiano, tratta ingiustificatamente e irragionevolmente in modo uguale situazioni diverse. Il principio di eguaglianza richiede che il riscontro dell’integrazione nella comunità nazionale in cui è chiesto di accoglierlo debba avvenire con requisiti proporzionati alle relative capacità: risulta, quindi, violato il principio di eguaglianza formale ex art. 3, comma 1, Cost., con riferimento alle «condizioni personali», tra le quali è inclusa anche quella di disabilità per come è espressamente considerata e tutelata dall’art. 38 Cost. e dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

Pretendere indifferentemente la padronanza dell’italiano da parte di tutti i richiedenti pone una condizione inesigibile per gli stranieri oggettivamente impediti a conseguirla a causa di una disabilità e costituisce violazione del principio ad impossibilia nemo tenetur (“Nessuno è tenuto a fare cose impossibili”), corollario del principio di ragionevolezza.

In conclusione, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 L. n. 91/1992, «nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica».

Quanto alla formula di esonero adeguata al caso di specie, la Corte costituzionale ritiene che possa essere rinvenuta in quella già prevista in relazione al test di lingua richiesto per ottenere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo (art. 1, comma 3, lett. b), d.m. 7 dicembre 2021).

Il testo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Sofia Bordignon
Pubblicato il: Venerdì, 07 Marzo 2025 - Ultima modifica: Venerdì, 13 Giugno 2025
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