Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Nella sent. n. 135/2024 la Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità sollevata dal GIP di Firenze sull’art. 580 c.p., come modificato dalla sentenza n. 242/2019 della stessa Corte, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio alla condizione che l’aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», chiarendo contestualmente cosa debba intendersi per trattamenti di sostegno vitale.
Il 25 giugno 2024 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, durante il ricorso incidentale sollevato dal tribunale di Milano in una controversia riguardante lo stabilimento Ilva, ha affermato che la nozione di “inquinamento” ai sensi della Direttiva 2010/75 relativa alle emissioni industriali include sia i danni all’ambiente che quelli sulla salute umana ed entrambi gli aspetti devono essere valutati nel procedimento di rilascio e di riesame per l’autorizzazione per l’esercizio di un’attività industriale.
La Corte di Cassazione ha affermato che il medico di base non è titolare dell’obbligo di visita domiciliare, anche qualora i pazienti versino in condizioni tali da non potersi presentare in ambulatorio.
La Corte di Cassazione ha confermato che il singolo ha diritto all’indennizzo per i danni subiti a causa delle vaccinazioni raccomandate antimeningococciche, escludendo che tale indennizzo spetti soltanto nel caso in cui la vaccinazione rientri tra quelle obbligatorie.
La Corte Suprema ha rigettato all’unanimità l’istanza proposta da medici e associazioni anti-abortiste volta alla rimozione dal mercato nazionale del Mifepristone, uno dei due farmaci necessari per ottenere l’aborto farmacologico. Analizzando i requisiti dell’art. III della Costituzione, la Corte ha effettuato un’analisi formale della questione, rilevando la mancanza di legittimità ad agire dei ricorrenti.
Con l’ordinanza n. 14245 del 22 maggio 2024 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da un medico, confermando così la decisione della Corte d’Appello di Firenze con cui veniva condannato lo stesso al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale a favore degli eredi di un paziente oncologico al quale aveva prescritto una cura alternativa alla chemioterapia. Tale terapia aveva poi causato il decesso del malato.
La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione ha confermato che l’accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica e all’uso di sostanze stupefacenti da parte delle strutture sanitarie o strutture ad esse equiparabili può essere richiesto dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine solo laddove ricorrano congiuntamente le due condizioni previste dall’art. 186, comma 5 del Codice della Strada, ossia i soggetti siano coinvolti in un incidente stradale e siano sottoposti a cure mediche.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 580 c.p. per aver fornito ad una donna informazioni sulla possibilità di accedere al suicidio assistito in Svizzera, escludendo dunque che tale condotta possa integrare la fattispecie criminosa di istigazione al suicidio.
La Corte di cassazione ha dichiarato che la carenza di documentazione della cartella clinica del paziente può essere un elemento per accertare il nesso causale tra la responsabilità medica e il danno cagionato al paziente.
Con la sentenza n. 66/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 co. 26 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile, senza prevedere, laddove le parti manifestino l’intenzione di voler contrarre matrimonio, che il giudice possa disporre la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio.