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Corte di cassazione – Sezioni Unite – ordinanza 4847/2025 – istanza di accesso urgente a prestazioni sanitarie rese all’estero e giurisdizione
25 febbraio 2025

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario nel caso di impugnazione del provvedimento di diniego di istanza di accesso urgente a prestazioni sanitarie rese all’estero e non preventivamente autorizzate.

Numero
4847
Anno
2025

La vicenda riguarda un ragazzo affetto fin dalla nascita da una patologia invalidante per la quale era stato autorizzato dall’Azienda sanitaria territorialmente competente a fruire di cure di altissima specializzazione all’estero. Successivamente, tale possibilità era stata negata e il ragazzo si era sottoposto a particolari trattamenti, che avevano dato esiti insoddisfacenti, presso un centro specializzato in Italia.
A fronte dei ripetuti dinieghi all’istanza di accesso a specifiche cure rese all’estero, la madre del ragazzo ha proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che è stato rigettato.
La ricorrente ha quindi avviato il procedimento ordinario, in seno al quale l’azienda sanitaria, convenuta, ha eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.
La ricorrente ha proposto regolamento di giurisdizione, sostenendo che nel caso di specie sia giurisdizionalmente competente il giudice ordinario, mentre la convenuta ha affermato con controricorso la giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la propria discrezionalità tecnica di ente pubblico.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, confermando quanto da lei già statuito precedentemente – in particolare, nella sentenza n. 2867/2009 e nella sentenza n. 20577/2013. Invero, nella fattispecie di istanza di autorizzazione a fruire all’estero di prestazioni sanitarie non ottenibili in Italia, “viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all’apprezzamento dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni.” (punto 7, Ragioni della decisione).
La Corte ha osservato che nel caso di specie rileva la posizione di diritto soggettivo che la domanda intende tutelare, il diritto alla salute, e non il contenuto del provvedimento richiesto - l’annullamento del provvedimento di diniego – ancorché ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E, il giudice ordinario non possa annullare, modificare o revocare i provvedimenti amministrativi. Infatti, tale divieto non preclude al giudice ordinario di valutare la legittimità dell’atto e, eventualmente, di disapplicarlo (punto 8, Ragioni della decisione).
In secondo luogo, la Corte ha constatato che la richiesta della ricorrente non concerne la possibilità di fruire di un particolare trattamento terapeutico ma di potervi accedere all’estero, non essendo lo stesso ottenibile in Italia in forma adeguata al caso clinico. Quindi, l’istanza, essendo relativa al luogo in cui effettuare le cure e non al tipo di trattamento, non sottende un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione ma solo una valutazione tecnica in ordine alla sussistenza dei presupposti in ordine all’ottenimento dell’autorizzazione (punto 11, Ragioni della decisione).
Per questi motivi, la giurisdizione in merito all’eventuale illegittimità del diniego spetta al giudice ordinario.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Martedì, 25 Febbraio 2025 - Ultima modifica: Martedì, 05 Maggio 2026
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