Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Cassazione, nella controversia sul riconoscimento dello status di genitrici di due donne che hanno avuto un figlio da PMA eterologa, ha stabilito che la legislazione applicabile al caso concreto è esclusivamente quella italiana.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un padre nei confronti dell’ex moglie, in relazione alla condanna al versamento di un contributo di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente a causa di una grave forma di depressione.
L’art. 8 della L. 40/2004 è riferibile anche l’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante l’utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso alle tecniche di PMA e senza che ne risulti la successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione, avendo autorizzato l’utilizzo dei gameti anche dopo la propria morte.
La Corte di Cassazione ha ribaltato una precedente decisione della Corte di Appello di Torino e ha deciso a favore di una donna che chiedeva la possibilità di accedere alle informazioni riguardo la madre biologica, ormai deceduta, che al momento del parto aveva chiesto di rimanere anonima.
La prescrizione giudiziaria o l’invito giudiziale, rivolti ai genitori, di un percorso psicoterapico per il sostegno alla genitorialità è in contrasto con gli artt. 13 e 32 Cost.
La Corte di cassazione accoglie un ricorso di opposizione alla richiesta di assegnazione di amministratore di sostegno presentata dal figlio del ricorrente, che lamenta l’erronea applicazione del principio per cui la tutela dell’amministrato deve avvenire limitando il meno possibile la sua capacità d’agire.
Con la ordinanza 27 settembre 2024, n. 25820, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da un medico contro la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale aveva deciso di sanzionarlo con la sospensione di quattro mesi dall’esercizio dell’attività medica per aver leso il decoro professionale ricorrendo a pubblicità non trasparente e non veritiera.
Con l’ordinanza n. 14245 del 22 maggio 2024 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da un medico, confermando così la decisione della Corte d’Appello di Firenze con cui veniva condannato lo stesso al pagamento di una somma a titolo di danno non patrimoniale a favore degli eredi di un paziente oncologico al quale aveva prescritto una cura alternativa alla chemioterapia. Tale terapia aveva poi causato il decesso del malato.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il costo delle prestazioni socio-assistenziali che siano strettamente legate a quelle sanitarie svolte nei confronti di soggetti affetti dal morbo di Alzheimer debbano essere considerate a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
La Corte di cassazione ha dichiarato che la carenza di documentazione della cartella clinica del paziente può essere un elemento per accertare il nesso causale tra la responsabilità medica e il danno cagionato al paziente.