Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno escluso la liceità della commercializzazione di infiorescenze, foglie, olio e resine derivanti dalla coltivazione di Cannabis Sativa Light in quanto condotta non rientrante nell’ ambito di applicazione della l. n. 242/2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, né ammessa da qualsiasi normativa attualmente vigente.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di due genitori contro il provvedimento del giudice tutelare di nomina del Direttore Generale dell’ospedale come curatore speciale del figlio minore (ex. art. 3 della legge n. 219/2017), riconoscendo il giudice quale garante degli interessi dello stesso.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato contro una decisione della Corte di appello che rigettava la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica, rilevando che il diritto della paziente ad essere informata sullo stato di salute del feto include anche le diagnosi riconducibili a probabilità statistiche di errore.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emanato un’ordinanza interlocutoria con la quale intende rimettere alle Sezioni Unite la questione riguardo il riconoscimento di entrambi i genitori, biologico ed intenzionale, nell’atto di nascita del minore nato tramite maternità surrogata.
Con l’ordinanza n. 27325/2021, del 7 ottobre 2021, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1569/2017 e affermando che la cessione di una biobanca e dell’annessa banca dati genetica dal titolare originario ad un nuovo titolare comporta la cessazione del trattamento e non una successione nel trattamento stesso. Di conseguenza, la società cessionaria è tenuta al rispetto della disciplina in materia di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, secondo quanto previsto dal Codice della Privacy.
La Corte di Cassazione ha ribadito la prevalenza del diritto del figlio a conoscere le proprie origini, dopo la morte della madre che aveva scelto di rimanere anonima.
La Cassazione, nella controversia sul riconoscimento dello status di genitrici di due donne che hanno avuto un figlio da PMA eterologa, ha stabilito che la legislazione applicabile al caso concreto è esclusivamente quella italiana.
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un padre nei confronti dell’ex moglie, in relazione alla condanna al versamento di un contributo di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente a causa di una grave forma di depressione.
L’art. 8 della L. 40/2004 è riferibile anche l’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante l’utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso alle tecniche di PMA e senza che ne risulti la successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione, avendo autorizzato l’utilizzo dei gameti anche dopo la propria morte.
La Corte di Cassazione ha ribaltato una precedente decisione della Corte di Appello di Torino e ha deciso a favore di una donna che chiedeva la possibilità di accedere alle informazioni riguardo la madre biologica, ormai deceduta, che al momento del parto aveva chiesto di rimanere anonima.