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Corte di Cassazione - sez. VI pen. - sent. 14979/2013: l'obiezione di coscienza non copre la fase successiva all'intervento di IVG
2 aprile 2013

La Corte di Cassazione ha stabilito che il medico che si dichiari obiettore di coscienza non possa rifiutarsi di prestare le cure dopo che sia intervenuta interruzione volontaria di gravidanza.

Numero
14979
Anno
2013

Sulla base di questo assunto, la Corte ha confermato la sentenza di condanna a un anno di carcere per omissione di atti d’ufficio – integrata dall'interdizione dall’esercizio della professione medica – nei confronti di una dottoressa che aveva rifiutato di assistere una paziente che aveva abortito, negandole la visita e le cure, nonostante la donna fosse a rischio emorragia. A causa del protratto rifiuto d'intervenire da parte del medico di guardia, il primario del reparto era stato costretto a recarsi in ospedale.

La difesa aveva fondato le proprie argomentazione su una interpretazione estensiva dell'art. 9 della l.n. 194/1978, che esonera l'obiettore di coscienza dal dovere di intervenire durante tutto il procedimento di IVG, inclusa la fase di espulsione del feto, e sino al momento espulsivo della placenta.

La Corte è di diverso avviso ed “esclude che l’obiezione possa riferirsi anche all’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”. La possibilità di esercitare obiezione di coscienza non implica di “omettere di prestare assistenza prima o dopo”, essendo il medico tenuto ad “assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell’intervento di interruzione di gravidanza”.

Anche con riferimento agli interventi diretti ad interrompere la gravidanza, non rilevanti nel caso di specie, la Corte ricorda che il diritto all'obiezione di coscienza trova il proprio limite nella tutela della salute della donna e richiama il co. 5 dell'art. 9 per evidenziare che «la legge citata esclude ogni operatività dell'obiezione di coscienza nei casi in cui l'intervento del medico obiettore sia “indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”»; dunque «il diritto dell’obiettore si affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute».

Nel box download la sentenza in formato pdf (fonte:guida al diritto).

A questo link una nota comparsa su Dirtto Penale Contemporaneo.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Martedì, 02 Aprile 2013 - Ultima modifica: Martedì, 04 Giugno 2019
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