Vai menu di sezione

Corte di Cassazione - sez. VI pen. - sent. 21631/2017: medico condannato per aver ignorato la chiamata dell’infermiere
30 marzo 2017

La Corte di cassazione conferma la condanna a 4 mesi di reclusione per omissione d’atti d’ufficio (art. 328 c.p.) nei confronti del medico che ha ignorato la chiamata dell’infermiere e non si è recato a visitare il paziente, affetto da varie patologie e ricoverato presso la casa di cura dove l’imputato era medico di guardia.

Numero
21631
Anno
2017

La corte è arrivata alla decisione dopo aver analizzato la documentazione e le testimonianze convergenti di infermieri e familiari, secondo cui il medico non aveva visitato il paziente, ma si era limitato a prescrivere, con direttive date all’infermiera, solo un farmaco tranquillante e dell’ossigeno.

Il medico propone ricorso contro la sentenza di condanna della Corte d’appello.

La Corte di cassazione respinge il ricorso per i seguenti motivi:

- Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello non aveva esaminato i motivi del ricorso. La Cassazione, invece, ritiene infondata la questione poiché la ricostruzione dei fatti era stata appurata sia sulla base dei referti medici sia sulla base della testimonianza dell’infermiera: il comportamento dell’imputato risulta essere del tutto negligente. Seppur sollecitato e prontamente informato dello stato di letargia, il medico non si era recato a visitare il paziente.

- La Corte non riscontra manifesta illogicità e contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui l’imputato dichiarava di essere impegnato con un altro paziente: i giudici di appello, infatti, hanno stabilito che le altre attività non avevano tenuto impegnato il medico per l’intera durata del suo servizio.

- Il ricorrente lamentava la mancata valutazione delle prove in relazione all’effettiva urgenza, alla già acquista conoscenza clinica del paziente e all’imprevedibilità dell’esito, ma la Corte motiva che è stato ben evidenziato già nella sentenza di primo grado che il dottore fosse a conoscenza della storia clinica del paziente e di come le sue condizioni fossero serie ed urgenti.

- Il ricorrente sottolinea, inoltre, che la discrezionalità tecnica tipica della professione medica non era stata adeguatamente valutata in giudizio. La Corte di cassazione afferma, invece, che tale discrezionalità possa essere valutata, se tale discrezionalità sfocia in arbitrio poiché non è sorretta da un minimo di ragionevolezza o da specifici protocolli medici. I giudici ritengono quindi che il comportamento del medico integri la fattispecie di rifiuto d’atti d’ufficio ex art. 328 c.p. poiché tale modus operandi esula da qualsiasi esercizio di discrezionalità tecnica. Del tutto irrilevante è inoltre la distinzione proposta nel ricorso dell’imputato, secondo cui l’art.328 c.p. si applicherebbe al solo personale che ometta di recarsi presso il domicilio del paziente e non ai medici che prestano servizio presso una struttura ospedaliera.

Date queste motivazioni, i giudici hanno confermato la condanna di secondo grado dopo aver analizzato le risultanze istruttorie e le testimonianze di altro personale medico qualificato (infermieri) in grado di valutare la situazione, prescindendo dall’esito infausto della vicenda (il paziente era, infine deceduto) ed evidenziando le effettive condizioni di urgenza e improrogabilità dell’intervento.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Ludovica Gaffuri
Pubblicato il: Giovedì, 30 Marzo 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
torna all'inizio