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Corte di Cassazione - sez. VI pen. - sent. 1100/2016: obbligo per i medici di Pronto Soccorso di visitare i pazienti
5 luglio 2016

La Cassazione dichiara integrato il reato di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio (art 328 cod. pen.), qualora il medico del Pronto Soccorso non visiti il paziente. La fattispecie risulta integrata a prescindere dalla gravità delle condizioni di salute della personae dall’aggravamento delle stesse, dovuto all’omissione o al ritardo dell’intervento.

Numero
1100
Anno
2016

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del medico LU avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste che confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Tolmezzo per il reato di cui all’art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio).

Il dott. LU, dirigente medico della Azienda Sanitaria n. 3 Alto Friuli, in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Gemona d. F., omette di visitare la paziente MB, accettata in Pronto Soccorso con il codice di triage verde. La paziente ultrasettantenne lamentava uno dolore pari a 9 (su una scala da 1 a 10) al braccio sinistro causato da una caduta accidentale.

LU non visita la paziente “perché a quell’ora si era da poco messo a riposare” (punto 1) ed incarica l’infermiera di somministrarle un antidolorifico e di comunicare a MB di tornare il giorno seguente per l’esame radiografico.

All’indomani la radiografia evidenzia una frattura scomposta e MB viene successivamente operata.

Nonostante le condizioni di salute della paziente non fossero molto gravi e l’omissione del medico non avesse provocato un loro aggravamento, la Corte dichiara integrato il reato di cui all’art 328 cod. pen. qualificandolo come “reato di pericolo pluri-offensivo, la cui realizzazione lede, oltre all’interesse del privato danneggiato dall’omissione o dal ritardo dell’atto amministrativo dovuto, anche l’interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della pubblica amministrazione. La connotazione indebita attribuibile al rifiuto sussiste quando risulti che l’imputato non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia semplicemente sottratto alla valutazione dell’urgenza dell’atto d’ufficio” (punto 1.3)

L’intervento di LU era doveroso considerati: l’età della paziente, il dolore prossimo al massimo manifestato dalla stessa e il fatto che l’imputato non era impegnato nell’assistenza di altri pazienti.

Inoltre, secondo i protocolli vigenti presso l’ospedale di Gemona, tutti i pazienti del Pronto Soccorso devono essere visitati e quelli a cui è stato assegnato il codice verde devono essere assistiti entro il termine massimo di 30 minuti se non ci sono pazienti con codice rosso.

Qui il testo completo della sentenza.

Francesca Rigo
Pubblicato il: Martedì, 05 Luglio 2016 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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