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Corte di Cassazione - sez. VI civ. - ord. 18358/2017: respinto il ricorso contro la sentenza che ha escluso la relazione causale tra sindrome autistica e vaccino antipolio
5 luglio 2017

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un padre avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva negato il risarcimento del danno escludendo l'esistenza di una relazione causale tra la sindrome del figlio (un'encefalopatia immunomediata con sindrome autistica insorta dopo il vaccino) e la somministrazione del vaccino antipolio.

Numero
18358
Anno
2017

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe “acriticamente sposato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza prendere in considerazione le numerose controdeduzioni dei consulenti tecnici di parte nonché del difensore, così incorrendo in mancanza assoluta di motivazione”.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, evidenziando che, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito “non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità”.

Il c.t.u. in secondo grado:

1. non ritiene superata la soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità. Ha infatti concluso di trovarsi di fronte ad una patologia, il disturbo generalizzato dello sviluppo, “di cui non è tuttora ipotizzabile una correlazione con alcuna causa nota in termini statisticamente accettabili e probanti; ha aggiunto che vi concorre un possibile ruolo di fattori genetici, mentre non sussistono ad oggi studi epidemiologici definitivi che consentano di porre in correlazione la frequenza dell'autismo con quella della vaccinazione antipolio Sabin nella popolazione”;

2. ha tenuto conto e puntualmente argomentato in merito alle osservazioni critiche alla c.t.u. fattegli pervenire.

Il vizio contestato, denunciabile in sede di legittimità è ravvisabile:

a. in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata;

b. nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.

Considerato che nemmeno le osservazioni riproposte nel ricorso appaiono contenere elementi decisivi al fine confutare la soluzione del c.t.u., la censura “costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice”.

Secondo la Corte, il ricorrente “sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa più coerente con le proprie prospettazioni, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede”. 

Nel box download il testo della sentenza.

E' stato aggiornato il Dossier Vaccini e autismo.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Mercoledì, 05 Luglio 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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