Vai menu di sezione

Corte di Cassazione - Sezioni Unite - ord. 4873/2022: diritto dei richiedenti asilo al distanziamento sociale
15 febbraio 2022

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il diritto alla salute dei richiedenti asilo, nella declinazione di diritto al distanziamento sociale, si incardini nella giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta, infatti, di un diritto fondamentale non degradabile che la struttura di accoglienza straordinaria è obbligata ex lege a salvaguardare attraverso la predisposizione delle condizioni necessarie a garantire il rispetto del distanziamento sociale.

Numero
4873
Anno
2022

La pronuncia nasce dal regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dall’Associazione studi giuridici per l'immigrazione (ASGI) nell'ambito di un giudizio cautelare pendente presso il Tribunale di Bologna. L'associazione chiedeva al giudice di accertare, ex 700 c.p.c., che il sovraffollamento della struttura di pubblica accoglienza straordinaria per richiedenti asilo ledesse il diritto alla salute di quest'ultime; chiedeva, conseguentemente, che fosse disposto in via d'urgenza il trasferimento degli ospiti in locali idonei al rispetto del distanziamento sociale.

Il Tribunale di Bologna ha dichiarato, però, il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR. L'ASGI allora, affermando che quello in capo ai richiedenti asilo è una declinazione del diritto soggettivo alla salute e che l'ente gestore del Centro di accoglienza non vanta alcun margine di discrezionalità rispetto all'obbligo di garantire le condizioni per il rispetto il distanziamento sociale sancito dalla legge, ha chiesto alla Corte di Cassazione di accertare a quale giudice spetti la giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. In linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte ha, da un lato, inquadrato la situazione giuridica soggettiva attiva in capo ai richiedenti asilo come un diritto soggettivo fondamentale e non degradabile. Dall'altro lato, ha verificato che l'obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale stabilito dal composito quadro normativo in materia di misure anti-contagio è pienamente prescrittivo e operante anche per le pubbliche amministrazioni. Non sussiste, infatti, alcun margine di discrezionalità di quest'ultime in ordine all'applicazione della misura.

Sostenute tali argomentazioni, la Corte ha dunque chiarito che "nessun potere pubblico può incidere sul diritto alla salute degli ospiti, sub specie di diritto al distanziamento sociale, fino al punto di degradarlo a interesse legittimo"; (p. 14). Così facendo, ha stabilito la struttura pubblica è per definizione predisposta alla protezione dei bisogni basilari dei richiedenti asilo, persone in evidente situazione di vulnerabilità ulteriormente aggravata dalla pandemia, e ha il dovere di salvaguardare il loro diritto alla salute. In definitiva, il giudice ordinario è giurisdizionalmente competente a conoscere della questione inerente alla tutela del diritto di dei richiedenti asilo al distanziamento sociale.

Il testo dell'ordinanza è disponibile nel box download.

Teresa Andreani
Pubblicato il: Martedì, 15 Febbraio 2022 - Ultima modifica: Martedì, 07 Giugno 2022
torna all'inizio