Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La III Sezione civile, rilevati diffusi contrasti giurisprudenziali su due questioni fondamentali, relative al c.d. danno da nascita indesiderata (che ricorre quando la gestante, a causa del mancato rilievo dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, perde la possibilità di interrompere la gravidanza), rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione riconosce la rilevanza del requisito della “vivenza a carico” ai fini dell’attribuzione delle provvidenze previste dalla legge nelle ipotesi di decesso causalmente connesso con vaccinazioni o con le patologie enucleate nella L. 210/1992.
Con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso incidentale proposto dai congiunti della piccola Mi.An., deceduta subito dopo il parto. Viene conseguentemente cassata la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva ridotto del 50% il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto, sul presupposto che la perdita di un feto (o di un neonato spirato immediatamente dopo il parto) integrasse la lesione di un rapporto parentale non ancora concreto, ma soltanto potenziale.
La Corte di Cassazione esclude in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale configurabile come lesione di un diritto, in capo al figlio affetto da disabilità di cui i genitori non erano stati correttamente informati durante la gravidanza. Viene, così, negata l’individuazione non solo di un diritto a non nascere se non sano, ma anche di un diritto ad avere un ambiente familiare preparato ad accogliere il nuovo nato, essendo, in entrambi i casi, possibile alternativa per quest’ultimo solo quella di non nascere e non potendo integrare la vita del nato danno-conseguenza dell’illecito del medico.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico e di conseguenza la mancanza di consenso informato del paziente è una fonte di responsabilità ulteriore e autonoma rispetto a quella derivante dall’errata esecuzione della prestazione medica.
La Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'appello di Roma che rigettava la domanda di risarcimento danni presentata da un paziente, peggiorato nella vista dopo un intervento con il laser agli occhi.
La Corte di Cassazione, sez. III civ., con sentenza del 12 settembre 2013, n. 20904, ha ritenuto che la responsabilità del medico non possa essere esclusa per il fatto di aver agito facendo affidamento sull'indirizzo suggerito in sede di anamnesi dalle dichiarazioni del paziente.
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche il paziente-medico ha diritto ad una piena informazione ai fini della prestazione del consenso ad un determinato trattamento sanitario.
In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, ove manchi un’adeguata informazione al paziente, il medico può essere chiamato a risarcire il danno solo se il paziente dimostri che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, ovvero avrebbe ottenuto la necessaria preparazione per affrontare il periodo post-operatorio.
La Corte di Cassazione ha stabilito che grava sul medico ginecologo l’onere della prova di aver fornito alla paziente tutte le informazioni sugli esami medici e diagnostici effettuabili al fine di escludere l’insorgenza di malformazioni nel feto.