Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La III Sezione civile, rilevati diffusi contrasti giurisprudenziali su due questioni fondamentali, relative al c.d. danno da nascita indesiderata (che ricorre quando la gestante, a causa del mancato rilievo dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, perde la possibilità di interrompere la gravidanza), rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico e di conseguenza la mancanza di consenso informato del paziente è una fonte di responsabilità ulteriore e autonoma rispetto a quella derivante dall’errata esecuzione della prestazione medica.
La Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'appello di Roma che rigettava la domanda di risarcimento danni presentata da un paziente, peggiorato nella vista dopo un intervento con il laser agli occhi.
La Corte di Cassazione, sez. III civ., con sentenza del 12 settembre 2013, n. 20904, ha ritenuto che la responsabilità del medico non possa essere esclusa per il fatto di aver agito facendo affidamento sull'indirizzo suggerito in sede di anamnesi dalle dichiarazioni del paziente.
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche il paziente-medico ha diritto ad una piena informazione ai fini della prestazione del consenso ad un determinato trattamento sanitario.
In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, ove manchi un’adeguata informazione al paziente, il medico può essere chiamato a risarcire il danno solo se il paziente dimostri che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, ovvero avrebbe ottenuto la necessaria preparazione per affrontare il periodo post-operatorio.
La Corte di Cassazione ha stabilito che grava sul medico ginecologo l’onere della prova di aver fornito alla paziente tutte le informazioni sugli esami medici e diagnostici effettuabili al fine di escludere l’insorgenza di malformazioni nel feto.
Cass., sez. III civile (sent. 31 ottobre 2017, n. 25849): riconosciuto il risarcimento dei danni per perdita di chance a causa di una errata diagnosi che ha impedito ai genitori di scegliere l’aborto a fronte di malformazioni del feto.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il medico che non ha agito con la diligenza richiesta dalla sua professione: il dermatologo infatti ha trascurato i sintomi e non ha disposto esami più approfonditi. Questa condotta ha comportato un ritardo, nella diagnosi e nella cura della malattia, tale da determinare la morte del paziente.
La III sezione civile della Cassazione si è pronunciata sul contenuto dell'informazione che il medico è tenuto a dare al paziente per acquisire il suo consenso informato. L'informazione, in rispetto del principio di autodeterminazione del paziente, deve essere completa e non rileva, ai fini della sussistenza dell'illecito, se l'intervento sia stato eseguito correttamente o meno.